La Corte di Cassazione Penale Sez. 6 Num. ha ritenuto reato di truffa aggravata e non peculato il reato di due soggetti che inserivano seconde schede nelle slot per pagare
La Corte di Cassazione Penale Sez. 6 Num. ha ritenuto reato di truffa aggravata e non peculato il reato di due soggetti che inserivano seconde schede nelle slot per pagare meno il Preu, una decisione che nel caso specifico ha portato alla prescrizione dei reati.
Come spiega in particolare la Corte: “la sentenza impugnata ha ritenuto entrambi gli imputati responsabili di peculato per essersi appropriati – nella qualità di incaricati di pubblico servizio, quali amministratori di due società, entrambe di fatto controllate dal ricorrente, convenzionate con enti concessionari dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato, e svolgenti, per effetto di tali convenzioni, funzione di terzi raccoglitori del denaro delle giocate di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. – delle somme destinate, sin dal momento dell’incasso, all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato a titolo di prelievo erariale unico (cd. PREU), avente natura tributaria, e corrispondenti al 12 % di quanto materialmente percepito, falsificando ed alterando le comunicazioni ed i dati delle giocate, mediante una scheda cd. “clone” di contabilizzazione sistemata, al posto di quella originale, in numerosi congegni collegati alla rete telematica dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, ed installati in locali pubblici, a disposizione dei giocatori. I giudici di secondo grado, invece, hanno riqualificato come frode informatica, dichiarandone la prescrizione, la condotta, anch’essa realizzata dai medesimi imputati, e nella medesima qualità, consistita nell’appropriazione delle somme sulle giocate effettuate mediante congegni privi di nulla osta per la messa in esercizio, e quindi mai collegati alla rete telematica dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, ovvero mediante congegni ufficialmente dismessi”.
Per la Corte come detto, dopo una particolareggiata analisi (che smentisce anche la frode informatica), il reato non è peculato, ma frode aggravata, nel caso specifico “la definizione dei fatti di peculato di cui al capo B) della rubrica ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., e quindi come truffa aggravata ai danni dello Stato, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai medesimi reati perché estinti per prescrizione”. In sostanza questa nuova definizione, come detto, porta alla prescrizione dei reati.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|