24 Novembre 2024 - 22:43

Slot machine. Tar Puglia: “Legittima l’applicazione delle distanze dai luoghi sensibili”

Niente slot machine o sale giochi entro un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili. A ribadirlo, ieri, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I,

14 Maggio 2015

Niente slot machine o sale giochi entro un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili. A ribadirlo, ieri, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, che ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il diniego del comune al rilascio della Tabella dei giochi proibiti.

Per il comune di Monopoli, l’attività era carente dell’attestazione tecnica che comprovava come il locale interessato da detta attività fosse ubicato in un raggio non inferiore a 500 mt dai cosiddetti luoghi sensibili individuati dalla legge regionale n. 43/2013.

Nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma e quella della CGUE sulla conformità delle norme adottate al principio di libertà di iniziativa economica, il Tar ha spiegato che “il Comune di Monopoli ha operato una corretta e doverosa applicazione del divieto contenuto nell’art. 7, comma 2 legge Regione Puglia n. 43/2013 (“Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7 del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, etc…)”.

In conclusione, a fronte di una situazione di fatto evidente (ubicazione dell’esercizio ricorrente a meno di 500 metri dai luoghi sensibili ed in particolare 250 metri dalla scuola materna e 400 metri dall’esercizio scolastico) è risultata doverosa l’applicazione del divieto di cui all’art. 7, comma 2 legge regionale n. 43/2013.

PressGiochi

 

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