23 Novembre 2024 - 23:37

Slot machine manomesse, il Tar Lazio respinge il ricorso di un gestore

“La presenza di “un tappo USB amovibile, visivamente diverso per tonalità di colore dal guscio interno”, l’alterazione della scheda da gioco, il mancato allineamento dei gusci a protezione delle porte

13 Maggio 2021

“La presenza di “un tappo USB amovibile, visivamente diverso per tonalità di colore dal guscio interno”, l’alterazione della scheda da gioco, il mancato allineamento dei gusci a protezione delle porte USB e le ulteriori difformità, che consentono una manipolazione di dati di gioco, univocamente conducono a ritenere la sussistenza di una intenzionale manomissione al fine di alterare i dati inerenti il gioco, così potendosi produrre un indebito ed illecito lucro per effetto delle inesatte risultanze”.

Con queste affermazioni il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato il ricorso di un noleggiatore di apparecchi da gioco cui il comune di Pomezia aveva disposto la sospensione per 30 giorni della licenza, sulla base delle risultanze di due verbali della Guardia di Finanza, che in esito ai sopralluoghi effettuati presso due diversi esercizi commerciali, ha riscontrato la presenza di manomissioni negli apparecchi da gioco ivi presenti di proprietà del ricorrente.

Il noleggiatore ha sostenuto di aver acquistato gli apparecchi muniti di certificazione e di nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai propri enti certificatori, con la conseguenza che le riscontrate difformità rientrerebbero nell’alveo della responsabilità dell’Agenzia o dei relativi enti certificatori, che hanno attestato la conformità del singolo apparecchio al modello approvato, con conseguente buona fede del ricorrente ed esclusione di qualsivoglia sua responsabilità, avendo egli fatto affidamento sugli esiti dei controlli sugli apparecchi effettuati prima del loro acquisto.

Tuttavia per il Collegio il ricorrente avrebbe dovuto evocare in giudizio l’Amministrazione al fine di esplicare le proprie difese e controdedurre in ordine alle affermazioni del ricorrente.

“Il giudizio di plausibilità in ordine alla genesi delle anomalie non può, – spiega il Collegio – peraltro, non tenere conto della posizione dei soggetti coinvolti in relazione all’interesse degli stessi quanto ai vantaggi conseguibili per effetto delle manomissioni e della possibilità materiale di porle in essere.

Occorre, inoltre, al riguardo, tenere presente che la distribuzione del gioco lecito mediante apparecchi è assistita da una stringente disciplina normativa, sia di livello primario che secondaria, volta a stabilire, tra l’altro, le specifiche caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le relative procedure di produzione, di immissione sul mercato, di gestione e di controllo.

Sinteticamente, per ciascun prototipo di apparecchio di gioco viene verificata la conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, le quali prevedono la necessaria dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, o con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria, inserendo ogni apparecchio in un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione degli apparecchi.

Tale verifica tecnica vale altresì a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ogni apparecchio, identificato con un apposito e proprio numero progressivo e dotato di scheda esplicativa contenente la descrizione di ogni sua caratteristica, è inoltre dotato di specifico nulla osta, rilasciato ai produttori e agli importatori degli apparecchi sulla base di una autocertificazione di conformità al modello per il quale è stata conseguita la certificazione.

Tali certificazione, nulla osta e scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

Gli atti di certificazione e i nulla osta hanno valore legale di pubblica fede nei confronti della generalità, senza necessità di altri riscontri da parte dell’Agenzia in ordine alla rispondenza di quanto dagli stessi certificato agli standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche vigenti in ordine agli apparecchi da gioco.

Alla luce di tale quadro normativo e prescrittivo, che puntualmente delinea la procedura di immissione sul mercato degli apparecchi e la loro conformità alle caratteristiche tecniche previste – di carattere particolarmente stringente al fine contrastare l’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e di evitare illeciti – risulta che l’immissione sul mercato di ciascun apparecchio è preceduta da un puntuale procedimento di verifica e di certificazione che ne garantisca la conformità alle caratteristiche tecniche previste.

Deve dunque ritenersi che, coerentemente con la ricostruzione del ricorrente, egli abbia acquistato apparecchi già caratterizzati dalle riscontrate anomalie, le quali necessariamente avrebbero dovuto essere rappresentate nelle relative certificazioni e schede esplicative.

Deve tuttavia rilevarsi come, da un lato, parte ricorrente, nell’affermare la propria estraneità rispetto alle riscontrate manomissioni affermandone l’originaria esistenza sin dal momento dell’acquisto degli apparecchi, non abbia in alcun modo comprovato la rispondenza delle anomalie riscontrate a quanto contenuto nelle certificazioni, nulla osta e schede tecniche che accompagnano ogni singolo apparecchio, al fine di fornire, quantomeno, un principio di prova in ordine alla loro riconducibilità alla originaria consistenza degli apparecchi ed alle stesse certificazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, non potendo ritenersi plausibile che così vistose anomalie – quale un tappo USB amovibile, peraltro di colore diverso, laddove le specifiche tecniche impongono dispositivi idonei a garantire l’immodificabilità degli apparecchi e l’inaccessibilità alle schede gioco, il non perfetto allineamento dei gusci di protezione delle porte USB in difformità da quanto previsto nelle schede esplicative – non fossero immediatamente percepibili e non fossero descritte nella relativa documentazione, essendo quindi l’affermazione di parte ricorrente, circa la riconducibilità delle anomalie al momento della certificazione degli apparecchi e di rilascio dei nulla osta di immissione sul mercato e di messa in esercizio, con conseguente sua affermata buona fede ed affidamento sugli esiti dei controlli sugli apparecchi effettuati prima del loro acquisto, priva di qualsiasi elemento concreto – la cui produzione rientra nella sfera di disponibilità del ricorrente – atto a dare consistenza, anche solo a livello indiziario, a tale ricostruzione.

Dall’altro lato, deve rilevarsi che i proprietari degli apparecchi rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della gestione degli stessi, cui corrisponde l’onere di procedere ai necessari controlli in ordine alla conformità di tali apparecchi alle specifiche tecniche, di cui non possono addurre la mancata conoscenza stante la posizione qualificata di titolari di apposita licenza e di conseguente soggezione ai relativi obblighi.

Il soggetto gestore, – conclude il Tar respingendo il ricorso -lungi dallo svolgere attività meramente materiali, riveste un ruolo essenziale nell’ambito della gestione del gioco con apparecchi, partecipando al controllo circa la funzionalità e regolarità del gioco e alla gestione degli incassi, e risultando quindi destinatario di precisi obblighi ed adempimenti di verifica del loro funzionamento e del loro utilizzo lecito, dovendo vigilare sulla corrispondenza degli apparecchi e del loro uso alle prescrizioni di legge ed amministrative”.

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