Il nuovo modello concessorio delineato dalle regole stabilite dalla legge di Bilancio 2020 per la gestione di Awp e Vlt avrebbe il pregio di: ridefinire la rete distributiva dell’offerta di
Il nuovo modello concessorio delineato dalle regole stabilite dalla legge di Bilancio 2020 per la gestione di Awp e Vlt avrebbe il pregio di:
Lo afferma la telazione tecnica realizzata dal Servizio Bilancio del Senato secondo il quale
dal punto di vista della quantificazione degli introiti, prevede:
In termini di cassa l’entrata erariale è così quantificabile:
2021 | 2022 |
909 milioni di euro | 909 milioni di euro |
In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on line.
Al riguardo, si riscontrano positivamente i conteggi effettuati sulla cui base la RT giunge a stimare un gettito complessivo di 1.818 milioni di euro, suddiviso in due quote in ragione delle modalità di pagamento che si ipotizza possano interessare due esercizi finanziari (2021 e 2022) sulla base di una ragionevole previsione sui tempi di pagamento.
Tuttavia, si rileva che l’avvenuta contabilizzazione ex ante nei saldi di finanza pubblica di tali incassi non considera l’impatto finanziario che potrebbe derivare da eventuali contenziosi in ordine alla regolarità delle procedure di gara; la qual cosa potrebbe avere riflessi in ordine ai tempi di acquisizione degli incassi attesi rispetto a quanto ipotizzato nella Relazione Tecnica.
La proposta normativa in commento prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria – attribuisca le seguenti concessioni:
Gli apparecchi AWP e VLT sono collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito da collocare nei punti vendita indicati nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo.
Le concessioni hanno durata di 9 anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione le somme devono essere versate in due rate: la prima pari al cinquanta per cento della base d’asta entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione, e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
Alle gare possono partecipare i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco si fa rinvio ad un DM del Ministro dell’economia e delle finanze per fissare regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti vendita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. La disposizione in esame rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia.
PressGiochi