Il Tribunale amministrativo della Toscana ha oggi accolto il ricorso di un imprenditore al quale il comune di Pietrasanta aveva bloccato la ristrutturazione edilizia dell’immobile per via della nuova apertura
Il Tribunale amministrativo della Toscana ha oggi accolto il ricorso di un imprenditore al quale il comune di Pietrasanta aveva bloccato la ristrutturazione edilizia dell’immobile per via della nuova apertura di una sala scommesse che distava meno di 500 metri da un centro sportivo.
Per il comune, infatti, sono incompatibili le attività di sale giochi e similari poste nel raggio di mt 500 dalla localizzazioni di luoghi di aggregazione sociale tipo verde attrezzato e per il tempo libero, aree per impianti sportivi.
Ripercorrendo le norme poste dalla legge regionale n. 57/2013 il giudice ha ricordato che si stabilisce all’art. 4 comma 1 che “E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”… “tale distanza però per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale” attribuendo all’espressione “raggio di 500 metri” un significato riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve”.
A non convincere il giudice, la tesi dell’amministrazione secondo cui il percorso pedonale più breve è pari a 425 mt. misurata seguendo un “tracciato facilmente percorribile dai pedoni che, peraltro, comunemente, vi transitano, trattandosi di zona residenziale completamente urbanizzata” e comprendendo “tratti di strada che, anche se sforniti di marciapiede, risultano pedonali, frequentemente utilizzati dai pedoni e talvolta sedi di fermate del servizio pubblico di autobus”.
Il Tribunale, per chiarire la corretta metodologia di misurazione delle distanze, ha fatto riferimento direttamente al Codice della Strada secondo il quale: il percorso di cui trattasi va riferito unicamente ad un cammino pedonale (e non assistito da mezzi pubblici) è dirimente quanto disposto dall’art. 190 del Codice della strada a tenore del quale “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” e solo quando questi “manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…”; secondo la norma citata “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
In conclusione, accogliendo il ricorso dell’operatore, il giudice ha ribadito che la distanza va calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato con il rispetto delle norme del codice della strada, compreso il comma 2 dell’art. 190, “tenendo conto degli attraversamenti stradali consentiti e, in genere, delle norme del codice della strada”.
Il provvedimento impugnato – ha concluso il Tar – si palesa illegittimo per difetto di istruttoria non risultando che, nella misurazione della distanza di 500 ml. fissata dalla legge, si sia tenuto conto della necessità che il percorso sia determinato nel senso che il cammino pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle citate disposizioni del codice della strada”.
PressGiochi
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