22 Gennaio 2025 - 05:46

Slot. Cassazione: “Il gestore è responsabile. La legge punisce chi installa, o consente congegni non indicati”

Cassazione: “Immettere le slot nei videogiochi è truffa comune, non informatica” La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la riforma

15 Settembre 2017

Cassazione: “Immettere le slot nei videogiochi è truffa comune, non informatica”

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la riforma di una sentenza del tribunale di Arezzo che “aveva a sua volta respinto l’opposizione del titolare di un esercizio pubblico, contro una ordinanza ingiunzione per avere consentito all’interno del proprio esercizio due apparecchi da divertimento di cui all’art. 110 comma 6 TULPS non collegati alla rete telematica e sprovvisti di nulla osta per effetto della intervenuta risoluzione su iniziativa del concessionario”.

 

 

“il giudice di appello- spiega la Vassazione- ha osservato che la parte aveva dimostrato di avere agito in buona fede e senza colpa, come si ricavava dal fatto che la comunicazione di risoluzione del contratto e della revoca del nulla osta era stata trasmessa dal concessionario unicamente al proprietario-gestore degli apparecchi e non anche all’esercente, e dalla mancanza di altri elementi per ritenere che il titolare del bar fosse consapevole (o avrebbe dovuto sapere) che, per vicende inerenti i soli rapporti tra gestore e concessionario, erano venuti meno i presupposti per il legittimo utilizzo delle apparecchiature”.

 

 

 

Per la Corte: “Il motivo è fondato. Le norme a cui si riferisce l’ordinanza ingiunzione (art. 110 TULPS comma 9 lett. c) e d) puniscono ‘chiunque….. distribuisce, installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico’ di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (lett. c) oppure privi dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti (lett. d). E’ chiaro dunque che il ricorrente, quale titolare del pubblico locale nel quale sono stati rinvenuti gli apparecchi, rientra tra i soggetti passivi della violazione in questione”.

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