L’acquisizione da parte di Sisal del 70% del capitale sociale di HoldCo non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di
L’acquisizione da parte di Sisal del 70% del capitale sociale di HoldCo non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”. Parola dell’Antitrust che oggi si è espressa sulla questione.
Nelle scorse settimane infatti Sisal aveva notificato all’Authority la volontà di acquisire il 70% del capitale sociale di HoldCo, società a cui sarà conferito il ramo d’azienda oggetto di cessione. Il restante 30% del capitale di HoldCo sarà detenuto da Banca 5.
In ragione delle regole di governance stabilite dalle parti e dell’assenza di patti parasociali rilevanti
ai fini della definizione del controllo antitrust, HoldCo sarà controllata in via esclusiva da Sisal. Nell’ambito dell’operazione, le Parti hanno sottoscritto una clausola di non concorrenza, ai sensi della quale, per un periodo di due anni, Banca 5 si impegna a non svolgere, direttamente e indirettamente, attività in concorrenza con quella svolta da HoldCo nei servizi oggetto di trasferimento.
Infine, le Parti, a latere dell’operazione di acquisizione, hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione della durata di cinque anni, in base al quale HoldCo svolgerà, attraverso la propria rete, attività di distribuzione di servizi e prodotti finanziari per conto di Banca 5.
Sisal detiene una quota stimabile in circa il [1-5%] che, sommata alla quota del ramo di azienda acquisito, pari al [1-5%], porterà Sisal a detenere, a seguito del perfezionamento dell’operazione, una quota pari al [5-10%]. Nel medesimo mercato si segnala la presenza di qualificati concorrenti, tra cui Poste Italiane S.p.A., Lottomatica S.p.A. e alcune catene della GDO. Pertanto, considerato il livello non elevato della quota di mercato post merger e tenuto conto della presenza di qualificati operatori concorrenti, l’operazione in esame
non appare idonea a modificare in modo significativo l’assetto concorrenziale nell’offerta dei servizi di pagamento.
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