Sono numerosi gli emendamenti presentati al decreto sulla sicurezza delle città attualmente all’esame del Senato. Tra questi, il Movimento 5 Stelle, con Endrizzi e Crimi, ha proposto molti emendamenti per
Sono numerosi gli emendamenti presentati al decreto sulla sicurezza delle città attualmente all’esame del Senato. Tra questi, il Movimento 5 Stelle, con Endrizzi e Crimi, ha proposto molti emendamenti per la regolamentazione delle sale giochi.
Con particolare riferimento alla prevenzione ed al contrasto delle dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo» si chiedono interventi per il “contenimento e riduzione degli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilita`, sull’inquinamento acustico, sul governo del territorio, anche al fine di salvaguardare le fasce piu` deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione”.
In particolare si chiede di inserire stabilmente limiti orari e distanze dai luoghi sensibili.
“Le attivita` di cui al precedente periodo sono in ogni caso vietate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici. Le leggi regionali possono prevedere distanze differenti a quella di cui al precedente periodo, in ogni caso mai inferiori a trecento metri, misurati per la distanza pedonale piu` breve.
I comuni possono integrare l’elenco dei luoghi di cui al presente articolo mediante l’indicazione di ulteriori aree in cui l’autorizzazione non puo` essere rilasciata in ragione dell’impatto delle attivita` sul contesto urbano, con particolare riguardo alla sicurezza urbana, alla salute dei cittadini, a problemi di viabilita`, di decoro, di inquinamento acustico o di disturbo della quiete pubblica”.
Si chiede ancora che “I regolamenti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione” … nonche´ intervenire “in materia di orari, ubicazione e modalita` di esercizio di tutti i giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
Ancora: “L’orario in cui e` consentita l’offerta di giochi pubblici con vincita in denaro non puo` eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti piu` restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio… L’attivita` di offerta in qualunque forma del gioco d’azzardo lecito e l’installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), sono soggetti all’autorizzazione del sindaco”
Il Movimento 5 Stelle ha anche presentato un ordine del giorno che impegna il Governo affinché attraverso gli opportuni e celeri provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo si prevedano:
Endrizzi e Crimi hanno inoltre chiesto di introdurre l’art. 9-bis. Recante ‘Misure a tutela della sicurezza urbana, della salute dei cittadini, della viabilita` e del governo del territorio’ nel quale si stabilisce:
L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. E` fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale piu` breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale,
luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
Il limite di cui al comma precedente puo` essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facolta` di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilita`, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. E ` vietata qualsiasi attivita` pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito.
L’orario in cui e` consentito il gioco d’azzardo non puo` eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti piu` restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta la revoca dell’autorizzazione comunale e l’inabilitazione all’esercizio delle attivita` di gioco d’azzardo per un periodo a uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 determina la sospensione dell’autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell’autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l’autorizzazione e` revocata».
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