25 Novembre 2024 - 00:34

Servizio Studi Senato: lotteria dei corrispettivi solo per i maggiorenni

L’articolo 18 del decreto fiscale dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. E’ quanto riporta

29 Ottobre 2018

L’articolo 18 del decreto fiscale dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018.

E’ quanto riporta il servizio Studi del Senato in merito al Decreto fiscale.

In particolare, – si legge -il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016):

  • il comma 540 viene sostituito in modo da rinviare al 1° gennaio 2020 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi precedentemente prevista decorrere dal 1° gennaio 2018. Il comma introduce inoltre la limitazione dell’ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni. Rimangono fermi i requisiti previsti dalla formulazione precedente: contribuenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione;
  • viene abrogato il comma 543, che, nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, disponeva l’attuazione in via sperimentale, a decorrere dal 1° novembre 2017, della lotteria nazionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito e di credito;
  • il comma 544 è sostituito. Nella nuova formulazione si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, (anziché a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. La nuova formulazione del comma prevede inoltre che il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 non si applichi alla lotteria.

Il comma 2, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, dispone l’istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si fa quindi rinvio all’articolo 26 per la definizione delle relative coperture finanziarie.

 

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