Il Servizio Bilancio del Senato ha recentemente analizzato il decreto fiscale in discussione presso la Commissione finanze e relativamente all’avvio della lotteria dei corrispettivi ha evidenziato che “non reca stime
Il Servizio Bilancio del Senato ha recentemente analizzato il decreto fiscale in discussione presso la Commissione finanze e relativamente all’avvio della lotteria dei corrispettivi ha evidenziato che “non reca stime di eventuali effetti positivi sul gettito che potrebbero derivare dall’introduzione della lotteria, quale elemento incentivante al rispetto delle norme sull’emissione di scontrini e fatture. Al riguardo si riscontra positivamente, in quanto rispondente ad un criterio di prudenza, la mancata contabilizzazione degli effetti positivi sul gettito che potrebbero derivare dalla lotteria”.
L’articolo 18 dispone – infatti – il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di avvio della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. Si tratta di una lotteria nazionale alla quale possono partecipare contribuenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
A tal fine il comma 1 novella l’articolo 1, comma 540, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), introducendo, inoltre, la limitazione dell’ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni, mantenendo fermi i requisiti previsti dalla formulazione previgente. Viene quindi abrogato il comma 543 concernente l’avvio sperimentale della lotteria nazionale. Riscrive quindi il comma 544 della citata legge di bilancio, facendo rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, (anziché a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) per la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, dell’entità e del numero dei premi messi a disposizione, nonché di ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Si prevede inoltre che il divieto di pubblicità per giochi e scommesse (di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018) non si applichi alla lotteria.
Il comma 2, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e per le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, dispone l’istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si fa quindi rinvio all’articolo 26 per la relativa copertura finanziaria.
PressGiochi
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