Come annunciato nell’udienza di ottobre, la Corte di Giustizia Europea ha emesso, nella giornata di ieri, la sentenza sulle questioni pregiudiziali relative al Bando Monti. In un contesto normativo poco chiaro e non conforme ai principi sanciti dalla Curia nella Sentenza Costa Cifone (2012),
Come annunciato nell’udienza di ottobre, la Corte di Giustizia Europea ha emesso, nella giornata di ieri, la sentenza sulle questioni pregiudiziali relative al Bando Monti. In un contesto normativo poco chiaro e non conforme ai principi sanciti dalla Curia nella Sentenza Costa Cifone (2012), l’ultima pronuncia sembra aver perso di vista l’esigenza di armonizzazione delle disposizioni di legge di un singolo stato membro rispetto ai dettami sanciti dall’Unione Europea in materia del betting. Resta vero l’assunto per cui la Corte non risolve mai la controversia nazionale ma dovrebbe sempre perseguire l’obiettivo di allinearsi alle precedenti pronunce, sentenze grazie alle quali sono stati cristallizzati dei principi che hanno condotto al riconoscimento in fatto ed in diritto del ruolo dei CTD. La pronuncia lascia molti interrogativi irrisolti, visto che alcune delle questioni più rilevanti, scaturite proprio dal Bando Monti, non sono state affrontate né adeguatamente motivate dai Giudici del Lussemburgo nella decisione. In particolare la Curia non ha chiarito se il Bando Monti abbia effettivamente dato seguito e attuato i principi espressi dalla Costa-Cifone e quindi se le invocate discriminazioni siano state dalla stessa gara definitivamente superate. Unico aspetto preso in considerazione è la questione relativa alla durata delle concessioni messe a bando.
Secondo B2875 questa decisione è da considerarsi un nulla di fatto in quanto incompleta, nella certezza che la Corte tornerà presto ad occuparsi nuovamente del sistema italiano delle scommesse sportive che ad oggi si presenta ancor più confuso e poco chiaro soprattutto in considerazione della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità) entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|