08 Settembre 2024 - 03:37

Senato, pubblicato il ddl Sbrollini (Az) per fornire sostegno psicologico ai dipendenti da gioco d’azzardo

Era stato presentato in data 25 ottobre 2023, è ancora in fase di assegnazione, ma il testo è stato pubblicato oggi al Senato della Repubblica. Si tratta del disegno di

19 Giugno 2024

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Era stato presentato in data 25 ottobre 2023, è ancora in fase di assegnazione, ma il testo è stato pubblicato oggi al Senato della Repubblica.

Si tratta del disegno di legge a firma di Daniela Sbrollini (Az) che prevede l’inserimento dell’erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare il contrasto al gioco d’azzardo patologico, alla dipendenza e alle forme di ludopatia all’interno dei livelli essenziali di assistenza(LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017, definendone gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo prevede l’adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un programma di interventi per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo.

Il comma 3 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 per il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali da destinare ai predetti servizi di sostegno. Il comma 4 stabilisce che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano eroghino un contributo (fino a un massimo di 600 euro per persona) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

L’articolo 2 prevede la copertura finanziaria della presente legge.

 

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia)
1. Al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, la dipendenza e le formedi ludopatia, il Ministro della salute, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, provvede, con la proce­dura prevista dall’articolo 1, comma 554,della legge 28 dicembre 2015, n.208, a in­serire nei livelli essenziali di assistenza(LEA), di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017,i servizi di sostegno psicologico alle personecon disturbi correlati al gioco d’azzardo pa­tologico e alla ludopatia, allo scopo di assi­curare il raggiungimento dei seguenti obiet­tivi:
a)rafforzare i servizi di neuropsichia­tria per il contrasto alla ludopatia per tuttele fasce d’età, potenziando l’assistenza ospe­daliera e territoriale, con particolare riferi­mento all’ambito semiresidenziale;
b)potenziare l’assistenza sociosanitariaalle persone che presentino particolari formedi dipendenza o disturbi correlati al giocod’azzardo;
c)potenziare l’assistenza per il benes­sere psicologico individuale e collettivo, an­che mediante l’accesso ai servizi di psicolo­gia e psicoterapia in assenza di una diagnosidi disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione eansia correlate al gioco d’azzardo.
2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, entro tre mesi succes­sivi alla scadenza del termine di cui alcomma 1, adottano un programma di inter­venti per l’assistenza sociosanitaria alle per­sone con disturbi correlati al gioco d’az­zardo patologico e alla ludopatia, ai fini delraggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 1, lettere a), b)e c).
3. Per le finalità di cui al comma 1, è au­torizzata la spesa complessiva di 20 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2024, fi­nalizzata al reclutamento di professionistisanitari e di assistenti sociali secondo le mo­dalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3,del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,convertito, con modificazioni, dalla legge 23luglio 2021, n.106.
4. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano erogano, nei limiti di30 milioni di euro annui a decorrere dal­l’anno 2024 e per le finalità di cui alcomma 2, un contributo volto a sostenere lespese relative a sessioni di psicoterapia frui­bili presso specialisti privati, regolarmenteiscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nel­l’ambito dell’albo degli psicologi. Il contri­buto è stabilito nell’importo massimo di 600euro per persona. Le modalità di presenta­zione della domanda per accedere al contri­buto, l’entità dello stesso e i requisiti, anchereddituali, per la sua assegnazione sono sta­biliti, nel limite complessivo di 30 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2024, con decretodel Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro trenta giorni dalla data di en­trata in vigore della presente legge, previaintesa in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro­vince autonome di Trento e di Bolzano. Conil medesimo decreto sono altresì ripartite trale regioni e le province autonome di Trentoe Bolzano le risorse stanziate per le finalitàdi cui al presente comma.
Art. 2.
(Clausola di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presentelegge, pari a 50 milioni di euro a decorreredall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, perle autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

 

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