24 Novembre 2024 - 11:36

Senato: posta la questione di fiducia sul dl Rilancio

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul Decreto Rilancio nel testo approvato dalla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico

16 Luglio 2020

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul Decreto Rilancio nel testo approvato dalla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. La discussione sul provvedimento riprenderà questa mattina. Successivamente ci saranno le dichiarazioni di voto e alle 13 comincerà la chiama dei senatori per il voto di fiducia.

Il provvedimento – che prevede il rinvio al 2021 della lotteria degli scontrini e l’istituzione del Fondo salva sport a carico dello 0,5% della raccolta scommesse – ha messo in campo interventi da 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico su imprese, partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Non c’è da aspettasi altre modifiche: il testo arriverà blindato a Palazzo Madama. Nel giorno del giro di boa del Dl Rilancio a Montecitorio, l’Ue ha dato il via libera allo schema da 6,2 miliardi di euro per sostenere le piccole imprese e gli autonomi, con le sovvenzioni dirette.

 

Di seguito gli articoli riguardanti il gioco dal testo uscito dalla camera dei deputati.

 

Articolo 217.

Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale ») (Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale » le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

 

Articolo 141.

Lotteria dei corrispettivi

1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole « A decorrere dal 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

 

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