16 Novembre 2024 - 23:52

Senato: la Lega propone per le sale giochi distanze di 500mt e limiti orari

Sale giochi a distanza di 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari di attività liberamente decisi dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza. E’

08 Marzo 2019

Sale giochi a distanza di 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari di attività liberamente decisi dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza.

E’ quanto prevede il disegno di legge presentato dalla senatrice Sonia Fregolent della Lega recante “Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco videolottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e dei giochi con vincita in denaro”.

 

“Per quanto riguarda l’ubicazione dei locali e l’installazione degli apparecchi da gioco, il presente disegno di legge – spiega la senatrice Sonia Fregolent della Lega – vieta l’apertura di nuove sale giochi con apparecchi con vincita di denaro e di sale di raccolta scommesse nonché la collocazione di ulteriori apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di ulteriori sistemi di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 metri dai«luoghi sensibili» e minore di 100 metri dai «luoghi» che commercializzano denaro,oro o oggetti preziosi. Per quanto concerne l’orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, il funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro sarà liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi”.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. La presente legge disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n.773, e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco videolottery terminal(VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del citato testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931, autorizzati alla pratica del gioco e all’installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio nazionale.
  2. La presente legge disciplina altresì la pratica e l’esercizio del gioco d’azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro leciti nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio nazionale.(Ambito di applicazione)

Art. 2.

  1. La presente legge si prefigge i seguenti obiettivi:

a)garantire che la diffusione del gioco lecito sull’intero territorio nazionale e nei locali ove si svolge avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA); (Finalità) b)contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno dei DGA e dall’effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;

c)tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo;

d)arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all’inquinamento acustico;

e)porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.

  1. Le limitazioni e gli obblighi della presente legge sono disposti a garanzia dell’intera popolazione e in particolare dei soggetti affetti da DGA, dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di DGA.

Art. 3.

  1. Tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano,nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento e alla quiete pubblica, vietata l’apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e (Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco) di qualsiasi sala di raccolta scommessa e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili, come definiti al comma 2, e minore di 100 metri dai luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi, come definiti al comma 3.
  2. Ai fini della presente legge sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici privati:

a)istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell’infanzia;

b)centri di aggregazione giovanile;

  1. c) impianti sportivi;
  2. d) luoghi di culto, oratori e patronati;
  3. e) strutture ricettive per categorie protette;
  4. f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
  5. g) centri culturali aperti al pubblico;
  6. h) stazioni di treni e di autobus;
  7. i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
  8. l) caserme militari.
  9. Ai fini della presente legge sono considerati luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi:

a)gli sportelli bancari, postali o bancomat;

b)le agenzie di prestiti e di pegno;

c)i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.

  1. Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili o minore di100 metri dai luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
  2. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d’aria, tra l’accesso principale dell’esercizio e il luogo considerato.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi locali adibiti alle attività di cui al comma 1 devono essere ubicati a distanza maggiore di 500metri dai luoghi sensibili ed esclusivamenteal piano terra degli edifici, purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
  4. I comuni, al fine di consentire una corretta e costante applicazione delle prescrizioni dettate nel presente articolo, provvedono alla mappatura dei luoghi sensibili e dei luoghi che commercializzano denaro,oro o oggetti preziosi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente a periodici aggiornamenti della mappatura medesima. Finché la suddetta mappatura non è stata realizzata, i comuni sono comunque tenuti a dare applicazione alle disposizioni della presente legge per l’individuazione dei luoghi sensibili.

Art. 4.

  1. L’orario di apertura delle sale giochi osale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza,che può anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio, (Orari di esercizio) nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
  2. Al di fuori della fascia oraria di cui al comma 1 gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

Art. 5.

  1. Le violazioni all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 4, che costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni previste dall’articolo 17 del testo unico di cui al regio decreto n.773 del1931 e con la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino a tre mesi.
  2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto n.773 del1931, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto n.773 del1931, ovvero la sospensione dell’attività principale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento.

3.Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della medesima disposizione, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.

  1. Nei casi in cui la sanzione è irrogata per la seconda volta nell’arco di dodici mesi, è disposta la revoca e la decadenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività (Sanzioni) principale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento e la cessazione definitiva dell’attività.
  2. Le violazioni della presente legge non disciplinate dal testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931 o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 7-bisdeltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n.267.
  3. L’accertamento del rispetto della presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza di tutti gli agenti delle Forze dell’ordine.

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