Sale giochi a distanza di 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari di attività liberamente decisi dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza. E’
Sale giochi a distanza di 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari di attività liberamente decisi dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza.
E’ quanto prevede il disegno di legge presentato dalla senatrice Sonia Fregolent della Lega recante “Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco videolottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e dei giochi con vincita in denaro”.
“Per quanto riguarda l’ubicazione dei locali e l’installazione degli apparecchi da gioco, il presente disegno di legge – spiega la senatrice Sonia Fregolent della Lega – vieta l’apertura di nuove sale giochi con apparecchi con vincita di denaro e di sale di raccolta scommesse nonché la collocazione di ulteriori apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di ulteriori sistemi di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 metri dai«luoghi sensibili» e minore di 100 metri dai «luoghi» che commercializzano denaro,oro o oggetti preziosi. Per quanto concerne l’orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, il funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro sarà liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi”.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Art. 2.
a)garantire che la diffusione del gioco lecito sull’intero territorio nazionale e nei locali ove si svolge avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA); (Finalità) b)contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno dei DGA e dall’effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
c)tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo;
d)arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all’inquinamento acustico;
e)porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
Art. 3.
a)istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell’infanzia;
b)centri di aggregazione giovanile;
a)gli sportelli bancari, postali o bancomat;
b)le agenzie di prestiti e di pegno;
c)i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
Art. 4.
Art. 5.
3.Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della medesima disposizione, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.
PressGiochi
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