Presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio arriva una nuova sentenza che si conforma alle decisioni del Consiglio di Stato in merito alla lettura da dare alla norma che
Presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio arriva una nuova sentenza che si conforma alle decisioni del Consiglio di Stato in merito alla lettura da dare alla norma che prevedeva, nei mesi del Covid, il prelievo dello 0,5% a favore dello sport.
Per Palazzo Spada, “l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, sia esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”.
Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo istituì il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse andavano assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
Per quello che rileva ai fini della trattazione della presente controversia, l’art.6 della predetta determinazione direttoriale prevede che: “Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso”.
In sede di prima applicazione, l’Agenzia resistente aveva dunque ritenuto che gli importi previsti quali limite del finanziamento del Fondo, indicati al secondo periodo del co.2 del d.l. 34/2020, valessero, implicitamente, anche come limite al prelievo, con la conseguenza che, laddove nel corso dell’anno l’entità complessiva attesa (40 milioni nel 2020 e 50 nel 2021), fosse raggiunta prima della fine dell’anno, il prelievo si sarebbe proporzionalmente arrestato fino alla concorrenza dei massimali di costituzione del Fondo, ossia al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, istituito ai sensi del co.1 del decreto legge.
A seguito di successive interlocuzioni con la Ragioneria Generale dello Stato (nonché con la Sezione di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti), che hanno indotto l’ente preposto ad una diversa interpretazione della disposizione recata dall’art.217 del decreto legge, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’impugnata determinazione direttoriale 10337/RU ha disposto l’annullamento in autotutela della precedente determinazione prot.n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022, senza riprodurre all’art.3 la precedente disposizione (art.6) che limitava il prelievo complessivo fino alla concorrenza dei limiti di finanziamento del Fondo istituito dal comma 1 del decreto legge.
Con il successivo atto applicativo, l’Agenzia ha quindi richiesto alla società ricorrente il pagamento delle differenze. Società ricorse in appello al CdS.
Oggi il Tar si conforma a quanto stabilito dal Consiglio di Stato che ha spiegato come il summenzionato art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso di ritenere che il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione.
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