Scommesse. Tar Veneto: “Il questore può sospendere la licenza quando è in pericolo l’ordine pubblico”
“L’esistenza di un orientamento consolidato diretto a sancire che la sospensione della licenza di un esercizio ha la finalità, non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio
01 Luglio 2015
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“L’esistenza di un orientamento consolidato diretto a sancire che la sospensione della licenza di un esercizio ha la finalità, non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì di impedire – attraverso la temporanea chiusura del locale- il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, quindi, prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni”. Con queste parole il Tar Veneto ha respinto il ricorso di una sala scommesse a cui il Questore aveva sospeso la licenza per il reiterarsi di circostanze pericolose per l’ordine pubblico.
“L’ art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – spiegano i giudici – prevede, infatti, il potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio nell’ipotesi in cui l’esercizio stesso risulti essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.