Scommesse. Tar Toscana: niente licenza di polizia senza concessione ministeriale
“La Questura di Lucca non poteva rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, essendo in presenza di attività di intermediazione nella raccolta
23 Novembre 2020
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“La Questura di Lucca non poteva rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, essendo in presenza di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse”.
Così il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso presentato da una ditta di Servezza che aveva stipulato un contratto di ricevitoria con la società maltese Mistral Leisure LTD, titolare in Malta di autorizzazione per lo svolgimento di attività di bookmaker.
Come è tornato a ribadire il giudice amministrativo toscano, “la giurisprudenza ha anche in tempi molto recenti confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”.