24 Novembre 2024 - 15:27

Scommesse. Tar Liguria nega licenza a CTD non regolarizzato, ma il bookmaker non ci sta

La mancata adesione alla eccezionale procedura di emersione preclude senz’altro il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS. Lo ha confermato il Tribunale amministrativo per la Liguria in una sentenza emessa

25 Ottobre 2016

La mancata adesione alla eccezionale procedura di emersione preclude senz’altro il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS. Lo ha confermato il Tribunale amministrativo per la Liguria in una sentenza emessa oggi nella quale ha dichiarato infondato il ricorso presentato da Sogno di Tolosa Ltd, società di diritto maltese che esercita in Italia attività di raccolta di scommesse tramite un’attività di intermediazione telematica, così detto “sportello virtuale”, alla quale il Questore di Genova aveva rifiutato la licenza ex art. 88 tulps.

Rifacendosi alla normativa italiana confermata dalla Corte europea, il giudice amministrativo ha ricordato che la legislazione ha dunque chiaramente configurato un sistema “a doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale.

 

 

Sono invece del tutto estranee al presente giudizio, – ha chiarito il giudice – tutte le questioni che concernono – a monte – le gare per l’ottenimento della concessione od il loro rifiuto (gare che, peraltro, sono indette da un’amministrazione statale diversa da quella dell’Interno, unica evocata nel presente giudizio), sotto i profili del numero delle concessioni messe a gara, delle distanze tra i concessionari e delle posizioni di privilegio impropriamente riservate ai concessionari storici, questioni che avevano dato luogo alla giurisprudenza comunitaria impropriamente citata a sostegno del ricorso.

Il centro trasmissione dati della società, oltre a non essere legato al titolare di una concessione, non ha aderito – il punto è pacifico – alla sanatoria disposta dall’art. 1 comma 643 della legge 23.12.2014, n. 190, mediante il versamento della somma di euro 10.000,00.

Né risponde al vero che tale normativa si rivolgesse soltanto ai soggetti evasori dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 23.12.1998, n. 504, con ciò impedendo di partecipare alla sanatoria a coloro che, come i ricorrenti, dichiarano di avere sempre assolto al corrispondente obbligo fiscale.

L’art. 1 comma 643 della legge n. 190/2014, nella versione vigente ratione temporis, consentiva infatti, oltre alla regolarizzazione fiscale, il rilascio a sanatoria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (ciò cui aspirano i ricorrenti) ed il collegamento al totalizzatore nazionale, espressamente prevedendo la possibilità di compensare l’anticipazione della somma di € 10.000,00 con gli importi da versare a titolo di regolarizzazione fiscale per i periodi di imposta anteriori al 2015.

Nulla impediva dunque ai ricorrenti, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 per il passato, di prendere comunque parte alla procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione.

In ogni caso, la mancata adesione alla eccezionale procedura di emersione precludeva senz’altro il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS”.

 

 

La risposta del ricorrente –  Motivazioni ampiamente respinte dal bookmaker che si dice già pronto a ricorrere al Consiglio di Stato contro l’errore di valutazione odierno del giudice amministrativo.

 

Come fanno sapere i legali di Sogno di Tolosa, i chiarimenti pubblicati sul sito AAMS – dall’amministrazione responsabile – “dove al punto 8 l’amministrazione afferma in modo imperativo l’impossibilità di compensare l’imposta già versata dai nostri affiliati. La mancata conoscenza, probabilmente, dei chiarimenti dell’amministrazione AAMS ha indotto i Giudici Liguri ad emettere una sentenza palesemente errata, che sarà impugnata davanti al Consiglio di Stato”.

 

 

Chiarimenti di ADM – Come infatti ha chiarito ADM sulla questione nelle risposte ai quesiti posti per la regolarizzazione “La dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione entro il 31 gennaio 2016, così come previsto dal comma 643, lett. a) della legge n. 190/2014 (modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016), dev’essere accompagnata dal contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000.

Tale somma, così come si è avuto modo di chiarire nella precedente gestione del processo di regolarizzazione (2015), è versata a titolo di “up front fee” ed è compensabile in sede di prima rata solo ove la somma complessivamente dovuta dal soggetto richiedente superi i 10.000 €.

Come nella passata gestione del processo in argomento, la somma versata a titolo di up front fee (€ 10.000), così come i saldi d’imposta eventualmente dovuti con le rate del 31 marzo e del 30 novembre 2016, possono essere corrisposti dal concessionario cui il Punto di raccolta (P.d.R) aderisce ma, in tal caso, a fronte del versamento eseguito con il C.F. del concessionario dovrà essere trasmesso – alla D.C. Accertamento e Riscossione Uff. GAR – un elenco nel quale si evinca, inequivocabilmente, il soggetto nei confronti del quale il versamento è effettuato”.

 

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