24 Novembre 2024 - 09:46

Scommesse retail: cooperazione interistituzionale per contrastare le infiltrazioni mafiose

Di Chiara Sambaldi e Andrea Strata, Avvocati e Direttori dell’Osservatorio Permanente Giochi legalità e patologie dell’Eurispes

31 Marzo 2022

Lo spunto per tornare a parlare di illegalità e di infiltrazione criminale viene dalle parole del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, pronunciate durante l’audizione in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, il 17 febbraio scorso.

Il Procuratore ha ribadito un concetto già espresso in occasione della lunga intervista rilasciata all’Eurispes nel 2019 e che è parte integrante dello studio dell’Osservatorio Permanente su Giochi legalità e patologie dell’Istituto, intitolato “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, presentato a Torino il 7 maggio 2019. Il gioco legale rappresenta una difesa dalle insidie dell’illegalità e dai tentativi di infiltrazione criminale in quanto permette controllo e vigilanza che sono, invece, difficoltosi quando si fa riferimento alle reti illegali.


Lo scrivono gli avvocati Chiara Sambaldi e Andrea Strata, Direttori dell’Osservatorio Permanente Giochi legalità e patologie dell’Eurispes, nella rubrica pubblicata su PressGiochi Magazine di marzo aprile.


Entrando più nel dettaglio, il Procuratore ha anche evidenziato che sono stati accertati casi in cui, all’interno di punti “fisici” di raccolta scommesse legali, è stata svolta attività illegale parallela. Questa problematica, ha rilevato il Procuratore, necessita di controlli frequenti realizzati non solo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma da tutte le Forze di polizia.

 

Serve quella cooperazione interistituzionale che permetta alle stesse Forze di polizia di verificare che nei punti scommesse non ci siano infiltrazioni o influenze criminali. Su questo fronte, quindi, si può fare di più.

 

Del resto, in un comparto caratterizzato da concessioni pubbliche, il tema della selezione degli esercenti e dei controlli interni alla filiera da parte degli stessi concessionari si intreccia con quello dei controlli da parte delle autorità competenti.

 

A tal proposito, la nostra legislazione antimafia, come evidenziato anche dal Procuratore De Raho, si caratterizza per essere dinamica e avanzata (anche se servono soggetti in grado di monitorare e controllare in maniera più incisiva).

 

Contrariamente a quanto spesso si sente affermare senza alcun approfondimento e fondamento, il settore si caratterizza per un controllo rafforzato all’accesso e quindi nella fase di gara per l’aggiudicazione delle concessioni (requisiti soggettivi) e nella fase esecutiva (sulla base della convenzione di concessione e della licenza di pubblica sicurezza).

 

La rete degli esercenti la raccolta delle scommesse è selezionata dai concessionari stessi ed è soggetta, poi, ai controlli connessi alla licenza di pubblica sicurezza ex art 88 Tulps. Ne deriva che la Questura può negare ovvero revocare la licenza ad un esercente in mancanza o per sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi richiesti, oltre che in seguito all’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto.

 

Le informative antimafia sono un importante strumento di controllo e prevenzione rispetto al quale merita ricordare alcuni princìpi sanciti dal giudice amministrativo negli ultimi anni. Peraltro, le sentenze emesse confermano prevalentemente la legittimità dei provvedimenti prefettizi e dei conseguenti dinieghi o revoche delle licenze o di cancellazione dall’elenco Ries.

 

Innanzitutto, è stato ribadito che il provvedimento dell’A.D.M. di cancellazione dal Ries ha natura vincolata in presenza di un’informativa antimafia interdittiva (da ultimo Cds Sez. III, sent. n. 1686 del 11 febbraio 2022). L’Agenzia, pertanto, non può giungere ad un esito diverso dalla cancellazione dall’elenco.

 

Entrando nel merito della ratio di questo strumento, è stato stigmatizzato che la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche scommesse, non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente – per interesse, economico, politico o amministrativo – sia passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa (Cds Sez III, sent. n. 3434 del 28/04/2021; sez. III, 14/02/2018, n. 965).

 

Quindi, sono passibili di informativa antimafia anche gli imprenditori soggiogati dalla forza intimidatoria della mafia e le vittime di estorsione. Tali sono risultati anche i titolari di esercizi di raccolta scommesse come emerso dalle Relazioni periodiche della Direzione Nazionale Antimafia.

 

Riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati (in particolare nella parte in cui l’art. 91 comma 6 del Codice Antimafia non prevede che il fondamento dell’interdittiva antimafia sia conforme alla presunzione di non colpevolezza), la Corte Costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), ha già evidenziato che, al fine di supportare il provvedimento interdittivo, sono sufficienti anche situazioni indiziarie, tra cui le sentenze di proscioglimento o di assoluzione da cui emergano fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione (sent. 3434/2021 cit.).

 

Ed ancora, il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di raggiungere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743). Pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/09/2019, n.6105).

 

Si tratta, infatti, di un istituto finalizzato a prevenire un pericolo grave per l’ordine pubblico ed economico, la concorrenza, il buon andamento dell’amministrazione e non a punire condotte penalmente rilevanti (cfr. sent. n. 1109 del 22/02/2018). Il Prefetto territorialmente competente è chiamato ad una valutazione complessiva dei fatti sulla base di circostanze che non sono solo quelle tipizzate dal legislatore ma comprendono anche numerose fattispecie elaborate dalla giurisprudenza (ad esempio, legami di parentela).

 

Ne deriva che la licenza di pubblica sicurezza, anche nella misura in cui la titolarità della stessa può attivare i controlli antimafia con funzione preventiva ed anticipatoria, rappresenta un fondamentale presidio di legalità; è un titolo che assoggetta il titolare ad un pregnante e costante controllo caratterizzato da un ampio raggio d’azione e da una funzione marcatamente di prevenzione che può essere in grado di intercettare le interessenze e le contingenze con le realtà criminali. Si può, quindi, affermare che la rete “fisica” di raccolta delle scommesse è soggetta ad un controllo antimafia ma che si può fare di più in termini di intensità e sistematicità dei controlli.

 

In conclusione e guardando al prossimo riordino della normativa di settore, andrà allora riservata un’adeguata attenzione alla disciplina dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse nei punti fisici, dei sistemi di controllo nonché alla normativa che sanziona le condotte illecite affinché la stessa conservi o rafforzi la sua capacità deterrente in un progetto di razionalizzazione e semplificazione necessario per facilitare il lavoro degli interpreti e garantire la certezza dei diritti e il principio di legalità nella sua accezione più ampia.

 

PressGiochi

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