A seguito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’imposta unica per le scommesse sportive e non
A seguito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa di cui al D. Lgs. 504/98, è applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquote pari al 18% per la raccolta in rete fisica e al 22% per la raccolta a distanza.
L’art. 4 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66, in tema di adempimenti relativi all’imposta unica, stabilisce che il periodo di riferimento per la determinazione dell’imposta dovuta è quello mensile (coerentemente con quanto previsto in materia di imposta unica dovuta sui giochi a distanza).
Peraltro, l’articolo 29, comma 12-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, disciplina la tempistica per il pagamento dell’imposta unica, che resta confermata.
Da quanto sopra discende che l’importo mensile dovuto da ciascun concessionario è dato dal saldo algebrico delle liquidazioni giornaliere calcolate per ciascuna giornata di cui si compone il mese di riferimento, in modo da determinare l’imposta dovuta pari alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte complessivamente in ciascun mese.
La liquidazione è effettuata secondo il principio della competenza del biglietto, nel senso che concorrono alla determinazione delle somme giocate e delle vincite corrisposte le ricevute di partecipazione per le quali la data dell’ultimo avvenimento inserito nel biglietto coincide con la data di riferimento.
Conseguentemente, le ricevute di partecipazione dell’anno 2015 o precedenti ma di competenza dell’anno 2016 o successivi, contribuiranno al calcolo dell’imposta unica per il periodo di riferimento dell’anno 2016 o successivi.
PressGiochi
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