24 Novembre 2024 - 16:11

Scommesse: per la Cassazione, necessario il sequestro per legittimare reato

“Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza

27 Settembre 2016

“Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re ipsa”.

 

Con questo enunciato la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un centro raccolta scommesse di Adria colto in violazione dell’art. 4, comma 1 e 4 bis legge 13dicembre 1989, n. 401, per esercizio senza la concessione ministeriale e la licenza di polizia. Il ricorrente, nel caso specifico, denunciava la necessità di indicazione della finalità probatoria del sequestro del corpo del reato.

 

Come ha ricordato il giudice, “all’atto del controllo nel locali venivano trovati n.5 monitor collegati che consentivano le scommesse on line, cinque avventori stavano effettuando le scommesse, e il legale rappresentante del centro scommesse era risultato privo dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, né aveva esibito alcun atto concessorio dell’allibratore straniero, anzi aveva esibito una nota della Questura di Bari del 25/09/2014 di rigetto della richiesta di autorizzazione”.

 

 

“Nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato – ha chiarito la Corte di Cassazione – non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si

ricercano le cose da sequestrare.

 

il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro della somma di denaro di € 1.325,00, rivenuta all’interno delle cinque casse, in quanto costituente corpo del reato trattandosi di profitto/provento del reato dell’attività illecita di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS e concessione A.A.M.S., motivazione congrua e rispettosa dei principi sopra evidenziati avendo evidenziato il Tribunale la relazione immediata tra la cosa e il reato, peraltro neppure contestata dal ricorrente”.

 

 

Rigettando la richiesta del ricorrente, la Corte ha ricordato che servono “elementi specifici dai quali desumere la prova del reato, non potendo discendere la stessa dal mero accertamento dell’esistenza di una

somma di denaro corpo del reato, e, dunque aveva affermato che la prova del reato non poteva discendere dalla cosa sequestrata, quindi il profilo in esame appare diverso da quello oggi scrutinato”.

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