Il Tar Bologna ha accolto i ricorsi di diversi centri trasmissione dati ai quali la questura aveva negato la licenza ad operare nonostante l’adesione del bookmaker che accomuna tutti i
Il Tar Bologna ha accolto i ricorsi di diversi centri trasmissione dati ai quali la questura aveva negato la licenza ad operare nonostante l’adesione del bookmaker che accomuna tutti i ricorrenti (Goldbet) alla sanatoria introdotta dalla stabilità.
La Questura ha fondato il rigetto dell’autorizzazione su un’unica ragione: la mancanza presso il Comune di Bologna del Permesso di costruire per la messa in esercizio della sala, richiesto dall’art 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 come emendata dall’art. 4 della L.R. 2 del 30 aprile 2015.
Tuttavia, come evidenziato anche dal giudice, “tutti i ricorrenti esercitavano già l’attività di centri di trasmissioni telematica delle scommesse alla società estera per cui lavorano all’epoca dell’entrata in vigore della normativa modificativa dell’art 6 L.R. 5/2013”.
Il Collegio, disponendo la riunione di tutti i ricorsi presentati con la stessa motivazione ha ricordato che “La procedura di sanatoria di cui all’art. 1 co. 643 L. 190/ 2014 era stata autorizzata alla capogruppo GoldBet Sportwetten Gmbh. Infatti GoldBet ha sottoscritto in data 2 marzo 2015 lo Schema di Disciplinare predisposto da ADM, divenendo Titolare della raccolta di gioco pubblico ai sensi dell’art. 1 comma 643 lett. c) L. 190/2014.
L’agenzia poteva operare pur nelle more del rilascio della licenza di polizia ai sensi dell’art. 1 comma 643 lett. g) che aveva attribuito agli aderenti il diritto di svolgere l’attività di raccolta scommesse sin dalla presentazione della domanda.
La circostanza che alcuni ricorrenti avevano già chiesto alla Questura di Bologna la licenza ex art 88 TULPS, ottenendo però un diniego in quanto il Bookmaker GoldBet era privo della concessione rilasciata dai Monopoli, non ha alcuna importanza poiché altrimenti non sarebbe stato necessario aderire alla sanatoria della L 190/2014.
La domanda dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS è stata trasmessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 5 marzo 2015.
Secondo il principio del tempus regit annum il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione ha preso avvio quando tra i requisiti non compariva il permesso a costruire, posto che la legge regionale 2/15 è stata approvata solo il 30 aprile 2015.
Il fatto che sia stato necessario acquisire altri documenti non sposta l’anteriorità dell’istanza dei ricorrenti rispetto all’entrata in vigore della modifica legislativa.
La procedura di regolarizzazione si rivolge ai cosiddetti CTD, ovvero agli esercenti che già da tempo raccoglievano scommesse sul territorio italiano in favore di Bookmakers stranieri, basati in uno degli Stati dell’UE e titolari di una autorizzazione/concessione rilasciata da questi ultimi. La carenza in capo a tali Bookmakers della concessione italiana poneva gli esercenti in una condizioni di dubbia regolarità, oggetto della nota ed annosa contesa giudiziaria che da anni oppone lo Stato Italiano ai Bookmakcrs stranieri; il Legislatore ha offerto a tali operatori la possibilità di entrare in detto circuito attraverso una “finestra” straordinaria: non già un nuovo Bando, ma una procedura di regolarizzazione subordinata al pagamento delle imposte arretrate ed alla sottoscrizione di un Disciplinare al quale attenersi nell’esercizio dell’attività.
Pertanto, mentre nella procedura ordinaria l’esercente è autorizzato a porre in essere l’attività di raccolta delle scommesse solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, nella procedura di regolarizzazione l’esercente consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta sin dal momento dell’adesione alla sanatoria.
La Questura giustamente rivendica la facoltà di non concedere l’autorizzazione quando vi siano cause ostative che attengono alla tutela di interessi diversi da quelli relativi alla sfera dell’ordine e della sicurezza pubblica, citando il precedente giurisprudenziale di questo TAR ( sentenza 1055/2014 ) .
Ma nel caso di specie non vi è bisogno di ricorrere a questo argomento perché, nel momento in cui doveva valutare la concedibilità dell’autorizzazione richiesta, la Questura non doveva tener conto della novella legislativa in tema di norme edilizie.
Né può dirsi che le nuove disposizioni si applicano anche per i procedimenti in corso, per i quali non sia già intervenuto un provvedimento conclusivo, secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, L.R. 2/2015.
Il cenno ai procedimenti in corso riguarda dunque i procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni, e non può in alcun modo riferirsi ai procedimenti in materia dì ordine pubblico di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che non sono disciplinati dalla legge regionale.
La norma edilizia poi richiede la necessità di un provvedimento comunale laddove si ponga in essere una di quelle fattispecie descritte dalla norma, ma se i ricorrenti hanno utilizzato un immobile che aveva la destinazione commerciale che all’epoca era sufficiente per esercitare una siffatta attività, non possono essere costretti ad attivare una procedura di tipo edilizio solo perché è cambiata la legge.
E’ evidente che la norma del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività che hanno dato vita a quel fenomeno noto come ludopatia, ma non è ragionevole ritenere che anche chi svolgeva in passato quest’attività in modo illegittimo, con previsione di una sanatoria per le ragioni illustrate in precedenza, debba vedersi applicata una norma con una sorta di retroattività giustificata dai tempi tecnici per completare una regolarizzazione”.
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