24 Novembre 2024 - 22:17

Scommesse ippiche. Tar Lazio: “Solo Adm può autorizzare il trasferimento della concessione”

Come cita la convenzione di concessione che viene sottoscritta tra concessionario dei giochi e amministrazione concedente “è vietato il trasferimento della concessione senza il previo assenso del Ministero delle Finanze

28 Aprile 2015

Come cita la convenzione di concessione che viene sottoscritta tra concessionario dei giochi e amministrazione concedente “è vietato il trasferimento della concessione senza il previo assenso del Ministero delle Finanze con il concerto del Ministero delle Politiche Agricole, con la conseguenza che, in assenza di tale provvedimento formale, da adottarsi a seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti e della ricorrenza delle necessarie condizioni, è precluso il trasferimento della titolarità della concessione, non ammettendo il relativo procedimento ed il provvedimento finale di assenso alcuna equipollente forma di cessione della concessione e a nulla valendo, quindi, eventuali atti di natura privatistica intercorsi tra il concessionario e soggetti terzi”.

Richiamando l’art. 3 dello schema di convenzione, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di un concessionario di scommesse ippiche che voleva imputare al nuovo titolare della concessione i debiti pregressi pari a € 115.127,57.

Infatti, il ricorrente richiamato il fatto che con contratto preliminare di vendita del ramo di azienda avente ad oggetto la concessione per l’esercizio di scommesse sportive nel Comune di Gioia Tauro di propria titolarità, – aveva ceduto la concessione ad altra società – ed avendo quest’ultima in via di fatto esercitato i diritti relativi alla gestione della concessione e provveduto al pagamento delle somme dovute all’Amministrazione, il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della concessione pur in assenza di un atto di assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione, con ogni conseguenza in ordine alla imputazione del debito di € 115.127,57 per l’omesso versamento delle quote di prelievo riferite all’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006, richiesto alla società ricorrente.

Tuttavia, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con nota del 4 gennaio 2006, ha comunicato l’impossibilità di prenderla in esame, mentre con nota del 30 gennaio 2007 è stata disposta la chiusura del procedimento volto a rinnovo della concessione n. 1478 a favore della ricorrente.

Nessun atto di assenso formale, quindi, è stato adottato dalla competente Amministrazione in ordine all’istanza di trasferimento della titolarità della concessione, il che costituisce elemento ostativo alle pretese avanzate da parte ricorrente con il ricorso sottoposto al Tribunale laziale.

PressGiochi

 

 

 

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