“Il distacco dalla rete del totalizzatore nazionale relativo alla raccolta delle scommesse ippiche si pone quale atto necessario e dovuto da parte dell’amministrazione poiché disposto nei confronti degli operatori che,
“Il distacco dalla rete del totalizzatore nazionale relativo alla raccolta delle scommesse ippiche si pone quale atto necessario e dovuto da parte dell’amministrazione poiché disposto nei confronti degli operatori che, non avendo ottenuto il diritto concessorio posto a gara, non hanno (più) titolo per rimanere collegati al totalizzatore nazionale”.
E’ quanto afferma il Tar Lazio intervenendo nel ricorso di un concessionari cui l’autorizzazione ministeriale era scaduta al 2012.
“La portata della disposizione – prosegue il giudice – è nel senso di consentire ai concessionari per la raccolta delle scommesse “in scadenza alla data del 30 giugno 2012” la prosecuzione dell’attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle “concessioni aggiudicate” sulla base della nuova gara e non già nel senso di consentire la prosecuzione dell’attività anche in favore degli operatori che non avevano ottenuto tale aggiudicazione.
Nel caso di specie, la ricorrente rientra tra i soggetti che non hanno ottenuto il rinnovo della concessione per le scommesse ippiche per il periodo successivo all’originaria scadenza del titolo concessorio”.
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