Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie oggi il ricorso di un operatore contro la richiesta di ADM del pagamento dei minimi garantiti per gli anni 2007-2008-2009. La questione affonda
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie oggi il ricorso di un operatore contro la richiesta di ADM del pagamento dei minimi garantiti per gli anni 2007-2008-2009.
La questione affonda le radici nel fatto che l’art.5 della Convenzione-tipo prevede che, in base agli introiti effettivamente riscossi dal concessionario, una quota della raccolta venga destinata all’Unire… norma sulla quale era intervenuto l’art. 10, co.5, lett. b) d.l. n.16 del 2.3.2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44 prevedendo “nella misura massima del 5% l’entità della riduzione delle somme ancora dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti ai sensi del D.p.r. n.169/98, a definizione, anche transattiva, delle questioni pendenti.”
La norma, – afferma oggi il giudice – pur essendo del tutto ragionevole laddove interviene a tutela dei concessionari, predeterminando in modo rigido l’importo massimo della riduzione è tuttavia irragionevole in quanto fissa il tetto “in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio”.
… la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art.10, co.5, lett. b) d.l. n.16/2012, non consente all’Amministrazione di pretendere tout court il pagamento dei minimi, in assenza di un nuovo intervento legislativo ovvero di un atto di indirizzo in via amministrativa, che introduca una congrua riduzione sulle somme dovute, in coerenza con le finalità delle legge e in armonia con i principi individuati dalla Consulta.
Va da sé che, permanendo l’assenza di un simile intervento, la richiesta di pagamento senza alcuna riduzione, come avvenuto nella circostanza, è illegittima, per violazione della predetta norma, che resta pienamente in vigore salvo che per quanto concerne la misura massima (predefinita ab origine nel 5%) della scontistica da praticare”.
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