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Ippica. Baretta (Econ.): “Nessun onere finanziario dal riordino del settore”

Ad esaminare il provvedimento di ‘Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura’ oltre alla Commissione Finanze

17 Febbraio 2016

Ad esaminare il provvedimento di ‘Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura’ oltre alla Commissione Finanze che ha dato il proprio parere favorevole, anche la V Commissione Bilancio dove l’on. Susanna Cenni ha fatto presente al sottosegretario all’Economia PierPaolo Baretta che “le norme introducono misure di riforma del settore ippico che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno opposto a seconda delle modalità di esercizio delle deleghe prescelte nella fase attuativa.

In particolare, fra i criteri di delega dai quali possono derivare effetti finanziari non compiutamente definiti dal testo si segnalano il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche – che potrebbe incidere sul montepremi, sulle basi imponibili, sulle aliquote di tassazione e sulle quote da destinare al finanziamento della filiera ippica – e l’istituzione della Lega ippica italiana, con particolare riferimento alle quote di prelievo sulle scommesse ed agli stanziamenti di bilancio da destinare alla stessa Lega. Su tali aspetti, – ha chiarito Cenni – e sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme, andrebbe acquisita una valutazione del Governo”.

Il Sottosegretario ha risposto che “la delega al Governo per il riordino del settore dell’ippica, di cui all’articolo 9, comma 2- bis , non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 sia delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, che, rinviando all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”.

 

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