24 Novembre 2024 - 07:01

Scommesse illegali. La Cassazione accoglie ricorso contro il sequestro dei beni materiali

Un punto scommesse al posto di una cartolibreria. Per di più collegato ad un bookmaker estero privo della concessione ministeriale. Tanto è bastato per legittimare il sequestro da parte del

25 Gennaio 2018

Un punto scommesse al posto di una cartolibreria. Per di più collegato ad un bookmaker estero privo della concessione ministeriale.

Tanto è bastato per legittimare il sequestro da parte del Procuratore della Repubblica del materiale rinvenuto nell’esercizio commerciale.

Oggi però l’esercente è ricorso in Cassazione, la quale ha accolto le sue ragioni.

 

Il provvedimento era stato disposto in quanto erano risultati a carico del ricorrente indizi relativi alla commissione del reato di cui all’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989 per avere egli svolto la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione prevista dal Tu delle leggi di pubblica sicurezza, autorizzazione che gli era stata negata in quanto la Bet4game non era, a sua volta titolare della concessione per lo svolgimento della attività di raccolta di scommesse.

 

La Corte ha osservato “ come fondato sia il motivo di ricorso dedotto ove si tenga conto dei sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali eurounitari e nazionali. Sussiste infatti, sul piano dei principi, il contrasto con gli art. 49 e 56 TFUE della clausola che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, per scadenza del termine della concessione, l’uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.

Con ordinanza Tornassi ed altri, la CGUE,  ha ribadito i principi già affermati nella sentenza Laezza ed ha precisato che “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

 

Tale verifica è preclusa al giudice di legittimità perché presuppone la valutazione di una serie di fatti, per lo più variabili secondo le circostanze del caso concreto, che, alla luce dei principi enunciati nella sentenza Laezza, apprezzino l’eventuale antieconomicità della partecipazione, considerato il valore venale dei beni da impiegare ed il profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico secondo l’id quod plerumque accidit.

In definitiva, il giudice di merito è tenuto, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell’art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all’operatore straniero”.

 

In conclusione, l’ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Bari.

 

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