Scommesse: il Tar Lombardia respinge il ricorso di un centro irregolare
Il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso di un centro raccolta scommesse privo della prescritta licenza ex art. 88 Tulps, dell’apposita concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
03 Giugno 2019
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Il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso di un centro raccolta scommesse privo della prescritta licenza ex art. 88 Tulps, dell’apposita concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione. Il questore di Brescia aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività di raccolta scommesse.
L’operatore aveva spiegato al Tribunale di non esercitare la raccolta di scommesse ma di limitarsi a mettere a disposizione del pubblico le informazioni e le tecnologie per aprire conti di gioco, acquistare credito ed inoltrare scommesse ai vari concessionari esteri, prevalentemente maltesi.
Il Tribunale amministrativo ha tuttavia dichiarato infondato il ricorso nel merito, atteso che anche in relazione ai requisiti soggettivi, il provvedimento da atto che il richiedente è stato ripetutamente segnalato all’Autorità Giudiziaria dal Nucleo di Polizia Tributaria di Mantova per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, con violazione degli artt. 4, comma 1, e 4 bis della legge n. 401/1989.