Il “pacchetto giochi” della legge di stabilita 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi da 643 a 650) ha previsto una procedura di regolarizzazione volontaria per tutti coloro che, attivi alla
Il “pacchetto giochi” della legge di stabilita 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi da 643 a 650) ha previsto una procedura di regolarizzazione volontaria per tutti coloro che, attivi alla data del 30 ottobre 2014, offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per proprio conto o per terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. A tal fine, devono versare, tramite il modello F24 Accise, l’imposta unica di cui al Dlgs 504/1998 dovuta per gli anni anteriori al 2015 ancora accertabili, ridotta di un terzo e senza interessi e sanzioni, suddivisa in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 novembre 2015.
Per usufruire della chance, gli interessati dovevano inviare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 31 gennaio scorso, un’apposita dichiarazione di impegno all’emersione e versare, contestualmente, la somma di 10mila euro, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata. Nella domanda, inoltre, il bookmaker si impegnava a sottoscrivere, entro il 28 febbraio, il disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione.
Dunque, per chi vuole mettersi in regola e versare l’imposta unica, la risoluzione 28/E del 18 marzo 2015 istituisce i codici tributo “5382” e “5383”, quest’ultimo riservato alle somme di competenza della regione Sicilia.
Nell’F24, i codici tributo trovano la loro giusta collocazione nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Vanno poi indicati (lasciando vuoti i campi “codice ufficio” e “codice atto”):
Per coloro, invece, che non aderiscono al regime di regolarizzazione o che, pur aderendovi, ne sono decaduti, la Stabilità ha stabilito precise sanzioni pecuniarie:
Per ciascun apparecchio “illegale”, inoltre, è prevista, oltre all’imposta, una sanzione di 20mila euro, più 200 euro per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio confiscato o nella consegna dei componenti agli organi competenti.
Per ognuna di queste quattro tipologie di sanzioni è previsto l’utilizzo, nel modello F24 Accise, di uno specifico codice tributo; nell’ordine: “5384”, “5385”, “5386” e “5387”, da indicare nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Per quanto riguarda gli altri campi, nessun valore per “provincia, “codice ufficio” e “codice atto”, mentre vanno riportati:
Il settimo e ultimo codice tributo istituito dalla risoluzione 28/E è il “5388”, e va utilizzato dai concessionari che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di intrattenimento, come le slot machine, per versare, come previsto dal comma 649, entro i mesi di aprile e ottobre, la propria quota parte dei 500 milioni di euro annui dovuti complessivamente da tali operatori.
Anche questa volta il codice trova posto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, indicando:
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