Il tribunale amministrativo regionale della Luguria ha respinto il ricorso promosso da un centro trasmissione dati ribadendo che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del “doppio
Il tribunale amministrativo regionale della Luguria ha respinto il ricorso promosso da un centro trasmissione dati ribadendo che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza.
Rigettando il ricorso il Tar ha spiegato: “Sono del tutto estranee al presente giudizio, che riguarda un diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, tutte le questioni che concernono – a monte – le gare per l’ottenimento della concessione od il loro rifiuto (gare che, peraltro, sono indette da un’amministrazione statale diversa da quella dell’Interno, unica evocata nel presente giudizio), sotto i profili del numero delle concessioni messe a gara, delle distanze tra i concessionari e delle posizioni di privilegio impropriamente riservate ai concessionari storici, questioni che avevano dato luogo alla giurisprudenza comunitaria impropriamente citata a sostegno del ricorso”.
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