“La mancanza della “buona condotta” di cui all’art. 11 del R.D. n. 773 del 1931, ha già chiarito questa Sezione, non può sostanziarsi solo in una generica “colpa d’autore”, costituita
“La mancanza della “buona condotta” di cui all’art. 11 del R.D. n. 773 del 1931, ha già chiarito questa Sezione, non può sostanziarsi solo in una generica “colpa d’autore”, costituita da un giudizio di disvalore su eventuali cattive frequentazioni e sulla vita spregiudicata e, più in generale, sul comportamento del titolare della licenza, ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata”.
Con queste parole il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Campania a favore della revoca della licenza ad un centro scommesse per mano del Questore di Avellino che dubitava della buona condotta della persona che gestiva insieme a titolare il centro.
“Di più, – ha spiegato ancora Palazzo Spada – nella materia delle autorizzazioni di polizia, come anche questo Consiglio ha già chiarito, l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso”.
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