12 Gennaio 2025 - 03:10

Scommesse. Cifone su applicazione comma 644: “Chi ha aderito alla sanatoria opera legalmente”

Aradeo (LE). Il Tar accoglie il ricorso di un centro scommesse sulle distanze: “E’ una cessione di azienda, non apertura di esercizio” “La Legge di Stabilità 2015 – afferma Ugo

06 Settembre 2017

Aradeo (LE). Il Tar accoglie il ricorso di un centro scommesse sulle distanze: “E’ una cessione di azienda, non apertura di esercizio”

“La Legge di Stabilità 2015 – afferma Ugo Cifone, storico operatore del mercato scommesse – prevede, ancor prima del comma 644, il comma 643 che prevede la possibilità per gli operatori esteri nonché per i titolari dei ctd legati ad operatori esteri privi di concessione di poter aderire alla sanatoria ottenendo dall’AAMS il titolo autorizzatorio per operare legittimamente e legalmente sul territorio nazionale, circostanza ben nota al mio caro amico Garrisi (Executive Chairman Stanleybet).

Ne consegue pertanto, che è opinabile l’affermazione secondo la quale i book privi di concessione non possano operare legalmente sul territorio nazionale.

 

La stessa Legge di Stabilità ha previsto nel comma successivo 644, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 bis dalla Legge 13.12.1989 n. 401, una serie di obblighi tra i quali quanto disposto dalla lettera g del medesimo comma che testualmente si riporta: “l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23.12.1998 n. 504 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente”.

Nessuna chiusura pare ravvisarsi dunque in ordine alla legale operatività di coloro i quali, pur privi di concessione, rispettino tutti gli obblighi previsti dal comma 644.

D’altra parte se il legislatore avesse voluto escludere gli operatori privi di concessione e quelli che non avessero aderito alla sanatoria di cui al comma 643 non sarebbe stato disciplinato il comma successivo.

 

Tutto ciò premesso, appare lapalissiano che l’imposta unica sia dovuta in ogni caso, non esistendo alcuna esclusione legislativa o giurisprudenziale di senso contrario.

Un altro aspetto da sottolineare in tema di imposta unica è il seguente: per lo stato italiano l’obbligato principale al versamento della citata imposta è il titolare del ctd mentre il book estero è l’obbligato in solido motivo per cui le problematiche rinvenienti dall’omesso pagamento dell’imposta (accertamenti e cartelle esattoriali) restano in capo ai titolari dei ctd.

L’operatore Softbet24 in particolare, diversamente da quanto affermato dal Dott. Garrisi, non ha mai detto di voler operare in Italia senza concessione ma che in attesa del prossimo Bando di Gara e/o sanatoria a cui intende partecipare /aderire, opererà sul mercato Italiano rispettando tutti i dettami di cui al comma 644 della Legge di stabilità 2015 nessuno escluso.

A ciò si aggiunga che Valerio Tito ha pubblicamente dichiarato che l’imposta unica sarà versata dal book ai singoli titolari dei centri, consentendo loro di provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Ai lettori lascio una riflessione: “Allo stato attuale, – conclude Cifone – sono da considerare legali i book privi di concessione, che non abbiano aderito ad una sanatoria ex comma 643, che non intendano pagare l’imposta unica, non intendano rispettare i dettami del comma 644 o quei book che invece operano ai sensi del comma 643 o del comma 644?” . La legittimazione ad operare invocata da Softbet24 si fonda oggetto di interesse la Legge di Stabilità 2015 ha previsto al comma 643. Ne consegue che il dott. Garrisi sa benissimo che chi ha aderito alla sanatoria ex art. 643 pur non essendo titolare di una concessione opera legittimamente e legalmente in forza del titolo autorizzatorio rilasciato dalle autorità”.

 

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