Sapar non parteciperà a manifestazione AGCAI: “Non condivise finalità e organizzazione” Agcai: “Con la certificazione di tipo A, videolottery ovunque” “Il reato di cui all’art. 4, comma 4 bis risulta
“Il reato di cui all’art. 4, comma 4 bis risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un intermediario che raccoglieva scommesse senza aver ottenuto la licenza di polizia.
Come ha ricordato la Corte: “La sentenza ha indivisuato i caratteri propri dell’intermediazione nella raccolta di scommesse sportive per via telematica, vietata perché priva della licenza di pubblica sicurezza; ciò, in adesione alla costante e condivisa giurisprudenza in materia, a mente della quale il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, è integrato dalla condotta di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse realizzata dal soggetto che, dopo averle raccolte dai privati senza la licenza richiesta dall’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, convoglia le scommesse su di un conto corrente di comodo a lui intestato, in maniera tale da apparire lo scommettitore in luogo di quello reale”.
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