24 Novembre 2024 - 16:36

Scommesse. Cassazione: la Corte conferma l’impossibilità di operare per chi non ha aderito alla sanatoria

“Il singolo operatore, dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle

21 Luglio 2016

“Il singolo operatore, dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse potrà legittimamente svolgere l’attività in essere”.  Lo conferma la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un CTD che non aveva regolarizzato la propria posizione in maniera completa secondo l’iter della sanatoria.

Come ha spiegato il giudice di Palazzo Spada “Ne deriva che la libera disponibilità delle apparecchiature e dei documenti eventualmente sequestrati non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. In conclusione, l’adesione – da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione – alla sanatoria di cui alla legge di stabilità 2015, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.

Tali principi non possono però trovare applicazione nel caso di specie, in cui non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento della somma di euro 10.000,00. Infatti il comma 644, il quale si riferisce proprio ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 o a quelli che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti.

Il comma 644 prevede che, in relazione a tali categorie di soggetti, trovino applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: «a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000; d) continua ad applicarsi l’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni; e) il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell’attività.

 

Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l’insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta”.

 

Conclude la Corte suprema: “Nell’elencare gli obblighi e divieti cui sono sottoposti i soggetti che non hanno aderito o sono decaduti dal regime di regolarizzazione, lo stesso comma 644 espressamente stabilisce che resti ferma l’applicazione «di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni», il quale richiama le sanzioni penali previste dallo stesso articolo, estendendo la loro applicabilità per «a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi

dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero».

 

Ne consegue che l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 – fra i quali rientra l’odierna indagata – non può essere ritenuta consentita, perché si tratta di un’attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione.

 

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