“L’allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un
“L’allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un’attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest’ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi
dell’art. 88 TUPLS, il reato di cui all’art.4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989”.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un internet point.
“La incertezza, – sulla questione -, concerne la problematica connessa al mancato rilascio della concessione ovvero della autorizzazione da parte degli organi di pubblica sicurezza, purché questa ultima sia stata comunque richiesta e negata proprio in ragione della mancata titolarità della concessione da parte dell’allibratore di riferimento; nel caso in questione, invece, la sentenza impugnata dà atto che il ricorrente non ha mai chiesto la autorizzazione in questione, sicché la presente vicenda esula, come correttamente segnalato dai giudici di merito, da ogni oscillazione giurisprudenziale in argomento”.
“La esistenza di una disciplina di sanatoria,- ha concluso il giudice – ove non se ne vogliano vanificare le ragioni della introduzione da parte del legislatore, non può che comportare la
applicazione del relativo beneficio in favore dei soli soggetti che vi abbiano aderito, non potendosi certamente estenderne gli effetti, in forza di una pretesa sopravvenuta irrilevanza del fatto, alla generalità dei soggetti che, in linea astratta, vi avrebbero potuto aderire e non risultano averlo fatto”.
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