05 Gennaio 2025 - 20:15

Agenzia scommesse: ADM comunica scadenze per la proroga onerosa delle concessioni su rete fisica

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), attraverso determina direttoriale, comunica una proroga onerosa delle concessioni per la raccolta di scommesse in rete fisica.

03 Gennaio 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), attraverso determina direttoriale, comunica una proroga onerosa delle concessioni per la raccolta di scommesse in rete fisica.

Di seguito il testo integrale della determina firmato dal direttore ai giochi Mario Lollobrigida.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTE le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, affidate ai sensi della seguente normativa:

– articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

– articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

– articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

nonché i disciplinari dei soggetti regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ai sensi dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI i seguenti provvedimenti legislativi:

– articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

– articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

– articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

– articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124;

– articolo 69, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

– articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

– articolo 1, comma 124, della legge 28 dicembre 2022, n.197;

in forza dei quali, il termine di scadenza delle suddette concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, in considerazione dell’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, nelle more dell’indizione della gara per attribuire le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, ha prorogato il termine di scadenza previsto per dette concessioni, fino al 31 dicembre 2026, previo pagamento di euro 9.500 annuali per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché i conseguenti adempimenti da parte dei soggetti titolari delle concessioni in essere e dei punti di raccolta regolarizzati;

VISTO l’ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025, protocollo n. 11839, con il quale è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni.

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati

1. L’importo annuale dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, è versato dal concessionario, dal titolare di raccolta in rete fisica o dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466, con le modalità di seguito indicate:

• per l’anno 2025, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 aprile 2025 e il 31 ottobre 2025;

• per l’anno 2026, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 aprile 2026 e il 31 ottobre 2026.

2. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Il mancato tempestivo esercizio di tale facoltà nel termine suddetto comporta la proroga dei diritti per l’intero biennio con i conseguenti oneri a carico dei concessionari.

3. In considerazione delle tempistiche necessarie per il calcolo del canone di concessione susseguente alla comunicazione di cui al comma 2, il versamento della prima rata del canone di concessione è prorogato al 24 gennaio 2024.

ARTICOLO 2

Garanzie

1. Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2026 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2027; le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 15 febbraio 2025.

ARTICOLO 3

Inadempimento

1. L’omesso versamento degli importi dovuti entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.

2. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

 

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