A metà luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto “Scia 2”, che apportando qualche modifica al Testo unico dell’edilizia spiega quali lavori è possibile realizzare
A metà luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto “Scia 2”, che apportando qualche modifica al Testo unico dell’edilizia spiega quali lavori è possibile realizzare in regime di edilizia libera o con SCIA. Il decreto prevede inoltre l’adozione di un glossario unico per garantire procedimenti omogenei su tutto il territorio.
A commentare il provvedimento che interviene anche in materia di sale Vlt e centri scommesse, Marilisa Bombi e Ornella Donat hanno espresso e puntualizzato alcuni aspetti del decreto.
Secondo Donat e Bombi,“Non è sufficiente stabilire che un’attività può essere esercitata previa Scia se, contemporaneamente, non viene modificata la disciplina sostanziale che regolamenta l’esercizio della specifica attività, o individuati perlomeno – con precisione – quali sono i requisiti (personali) ed i presupposti (requisiti oggettivi) che devono essere posseduti per l’esercizio legittimo dell’attività. Ci si rende conto che stante il caotico quadro di riferimento il compito non era facile, ma per lo stesso motivo l’occasione per svolgere una revisione delle disposizioni di settore, invece di procedere a spizzichi a una mera ricognizione delle disposizioni stesse, non era da perdere. La certezza procedimentale da parte di coloro che intendono avviare un’attività economica, riveste importanza fondamentale anche in chiave di sviluppo economico”.
Come spiegano le due esperte in PA, il decreto interviene anche su Sale VLT e sale scommesse. Resta confermata la necessità di autorizzazione del Questore per l’esercizio con apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) e esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, ai sensi dell’art. 88 del Tulps. Trattandosi comunque di attività imprenditoriale, è immotivata la previsione della richiesta direttamente al Questore e non la presentazione della domanda allo Sportello unico. Peraltro, non si tiene in alcun conto del fatto che la maggior parte delle regioni ha previsto il “distanziometro” e che, comunque, andrebbe accertata da parte del Comune la compatibilità urbanistica ed acquisita l’agibilità.
Il provvedimento interviene inoltre anche sulle attività di intrattenimento, spettacolo e spettacolo viaggiante.
Attività di spettacolo o intrattenimento – Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. – Il procedimento è assoggettato ad autorizzazione espressa; è previsto, inoltre, l’invio – contestualmente alla richiesta – della relazione asseverata del tecnico che elimina la necessità del sopralluogo di cui al secondo comma dell’art. 141 reg. Tulps. L’esame del progetto, secondo le previsioni della tabella, deve quindi essere sempre effettuato ed acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al riguardo. Relativamente a tale fattispecie, si ritiene necessario evidenziare che la relazione asseverata non può precedere il parere della Commissione sul progetto ma vi deve fare seguito. Di conseguenza, non può essere allegata all’istanza. Ciò in quanto la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 141 regolamento Tulps è riferita alle verifiche e accertamenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 1, ma non “copre” l’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo articolo 141, ovvero: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti. Peraltro, è stato del tutto ignorato il fatto che l’operatività della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, pur essendo organo perfetto, viene costantemente condizionata dal moltiplicarsi delle iniziative organizzate dai comuni; con l’impossibilità, pertanto, da parte dei vigili del fuoco di presenziare alle riunioni stesse. Non sono infrequenti i casi in cui l’impossibilità a partecipare alle riunioni (vedi vigili del fuoco di Vicenza) viene sostituita da un parere scritto. La necessità di una revisione complessiva della disciplina che tenga anche conto del riparto delle competenze tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione (l’attuale formulazione dell’articolo 142 del regolamento Tulps prevede che la commissione è presieduta dal sindaco) sarebbe auspicabile. Un intervento attuale, secondo le considerazioni svolte dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, con riferimento allo scopo della tabella di cui si tratta, potrebbe prevedere la Conferenza di servizi in luogo della Commissione, in un’ottica di reale semplificazione. Inoltre, la tabella in questione non tiene conto del regime semplificato per gli spettacoli dal vivo, per i quali il decreto cultura 91/2013, (articolo 7) convertito con legge 112/2013, ha previsto la Scia ed, inoltre non viene fatta menzione del fatto, anche in via di esclusione espressa, che con l’abrogazione dell’art. 124, comma 2, del regolamento TULPS, non è soggetto ad alcun adempimento il trattenimento che si svolge all’interno degli esercizi di somministrazione.
Attività di spettacolo o intrattenimento – Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. Il procedimento è assoggettato ad autorizzazione espressa, con parere della Commissione sia in relazione al progetto sia in fase di sopralluogo in sito.
Attività di spettacolo o intrattenimento – Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività – Il procedimento è assoggettato ad autorizzazione espressa con parere della commissione di vigilanza, ma non viene fatta alcuna differenziazione in base alla capienza del locale o della struttura, come fatto nei due punti precedenti nei quali il procedimento si differenziava, appunto, in base alla capienza inferiore o superiore alle 200 persone. Nella colonna 3 si legge: “All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2, come integrata ai sensi dell’articolo 141bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Se con riferimento all’asseverazione valgono le medesime considerazioni svolte al punto g), ci si chiede anche se con la presente formulazione si voglia procedere alla modifica del comma 2 dell’art. 141 Tulps nel senso indicato dalla tabella per questa attività, ovvero che non sussista più il discrimine della capienza delle 200 persone. Il comma 2 dell’art. 141 Tulps infatti dispone: “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri ((o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali)) o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.”
In questi 3 punti, ovvero g), h) ed i), viene sempre citato come riferimento normativo soltanto l’art. 80 del Tulps, (che si occupa di sicurezza dei luoghi) e non viene fatta menzione alcuna dell’art. 68 Tulps, che, difatto autorizza lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento. La questione non è irrilevante, in relazione al fatto che l’articolo 80 regolamenta la verifica tecnica dei locali in cui l’attività viene ad essere esercitata, ma è l’art. 68 che ne legittima/autorizza la realizzazione nel rispetto delle condizioni/prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 9 del Tulps (e con riferimento alle verifiche effettuate ex art. 80) e la cui inosservanza è punita dall’articolo 666 comma 1 c.p., oggi peraltro depenalizzato dall’art. 49 del d. lgs. 507/1999. Infine, l’obbligo dell’autorizzazione, in senso lato per tutte le attività di trattenimento, nessuna esclusa, si pone in contrasto con il processo di semplificazione già attuato e che aveva, ad esempio, disposto – come sopraindicato – l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 regolamento Tulps consentendo l’attività di trattenimento all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione, senza formalità burocratica alcuna. Per non parlare dell’attività di trattenimento in spiaggia, specificatamente disciplinato dall’art. 34, quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Spettacolo viaggiante – Per questa attività viene prevista l’autorizzazione espressa, con intervento della commissione di vigilanza che esprime il parere solo sul progetto asseverato o anche sull’attrazione installata, a seconda che l’attività abbia a riferimento più o meno di 200 persone. I riferimenti normativi in questo caso sono l’art. 69 e l’80 del Tulps, oltre alla l. 337/1968. Tuttavia si ritiene che questa autorizzazione ex art. 69 sia da riferirsi alla prima autorizzazione rilasciata all’esercente l’attività di spettacolo viaggiante per lo svolgimento dell’attività e a prescindere pertanto dalle relative modalità. Per le successive autorizzazioni “d’esercizio” ex art. 69 Tulps, ovvero quelle che si richiedono nei comuni dove si esercita di volta in volta l’attività, non viene proposto alcun procedimento o almeno ciò non è chiaro consultando la tabella A. Procedimento, peraltro, complesso perché richiede anche la concessione del suolo pubblico.
PressGiochi
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