25 Novembre 2024 - 00:57

Sbordoni: “VLT online e non solo: una pronuncia delicata”

Il Decreto Direttoriale di ADM n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 recante la “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di

16 Dicembre 2014

Il Decreto Direttoriale di ADM n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 recante la “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 febbraio 2011, unitamente alla nota di ADM del 3 febbraio 2011 sulle modalità operative per l’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, veniva impugnato innanzi al Tar Lazio da parte di una Società titolare della concessione della rete telematica  per la gestione del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) TULPS.

Nell’atto introduttivo del giudizio, scrive l’avvocato Stefano Sbordoni, che si è appena concluso nel primo grado, il concessionario ricorrente lamentava che con il decreto impugnato era  stata consentita la distribuzione online degli stessi giochi del tipo per il quale la stessa ricorrente aveva fatto degli importanti investimenti. Per l’operatore quindi, essendo le slot online simili se non addirittura identiche agli apparecchi VLT, si creava un canale distributivo parallelo rispetto a quello dei propri diritti VLT, con conseguente affermato svuotamento delle attività concessorie su rete fisica affidate alla società ricorrente.

Da qui le due censure principali del ricorso:

1) l’introduzione delle slot online avrebbe potuto pregiudicare il rapporto concessorio in essere tra l’Amministrazione e la ricorrente, introducendo un canale di gioco altamente concorrenziale sia in ragione del più favorevole trattamento fiscale che per l’offerta di più elevate vincite e per il minor costo di investimento;

2) la scelta di non escludere, analogamente a quanto disposto con riferimento al gioco del lotto e ai giochi complementari, i giochi online analoghi a quelli di cui la ricorrente era ed è concessionaria, dall’esercizio da parte di soggetti terzi, che agirebbero in posizione di concorrenza a condizioni idonee ad incidere sul sinallagma del rapporto concessorio dei giochi su rete fisica.

Sostanzialmente il Collegio, con la sentenza del 10 dicembre 2014, sostiene come non siano invero rinvenibili, alla luce del quadro normativo e delle finalità pubblicistiche sottese alla necessità di dare una regolamentazione al gioco a distanza, validi motivi che consentano di percepire la ragionevolezza della scelta sottesa all’esclusione del gioco del lotto e dei giochi complementari dall’applicazione della disciplina introdotta con i gravati provvedimenti.
I menzionati giochi vengono difatti sottratti, per espressa ed inequivoca disposizione di cui all’art. 1 del decreto direttoriale del 2011, dalla soggezione alla disciplina con lo stesso introdotta, con la quale l’esercizio del gioco a distanza viene sottoposto ad un regime concessorio analogo a quello vigente per la rete fisica.
In tal modo viene a determinarsi una sorta di diritto esclusivo in capo ai concessionari della rete fisica del gioco del lotto e dei giochi complementari in ordine – anche – all’esercizio dei corrispondenti giochi online, i quali non sono suscettibili di essere gestiti da concessionari diversi che possano agire in concorrenza con i gestori della rete fisica.
A tal proposito conclude il Collegio che “Non sussistendo” (…) “alcun vincolo normativo che precluda l’affidamento a terzi del gioco online del lotto e dei giochi complementari, la scelta dell’Amministrazione di sottrarre tali tipologie di gioco dall’affidamento a concessionari diversi, nel tradursi in una misura di favore a tutela dei concessionari dei corrispondenti giochi su rete fisica, risulta adottata in violazione dei criteri di ragionevolezza, imparzialità e non discriminazione che devono sorreggere l’azione amministrativa, dovendo al riguardo evidenziarsi come la stessa normativa primaria di riferimento, come dettata dal citato art. 24, comma 11, della Legge Comunitaria 2008, imponga l’adozione di una disciplina ispirata ai princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza.”, ed ancora osserva la seconda sezione del Tar Lazio “non appaiono inoltre convincenti, al fine di depotenziare la portata della censura in esame, le considerazioni  spese dalle resistenti Amministrazioni circa l’affermata non sovrapponibilità tra le offerte di gioco su rete fisica e quello on line. Ed invero, alla luce della documentazione depositata al fascicolo di causa, ben si colgono le similitudini tra i giochi distribuiti tramite VLT e gli analoghi giochi online, differenziandosi gli stessi solo per i diversi canali di offerta – su rete fisica o a distanza – per la collocazione degli apparecchi di gioco – in sale dedicate o raggiungibili tramite internet anche tramite collegamenti domestici – per la diversa quantificazione delle puntate e delle vincite e per la diversa imposizione fiscale, mentre i giochi in sé, come offerti dalle VLT fisiche e dalla rete virtuale online, si rivelano perfettamente sovrapponibili nelle loro caratteristiche. Pur avendo parte ricorrente veicolato la censura inerente la lamentata disparità di trattamento con riferimento alla mancata esclusione, al pari del gioco del lotto e dei giochi complementari, dei giochi di intrattenimento con simulazione a video, non può il Giudice adito sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni necessariamente discrezionali alla stessa riservate – come avverrebbe attraverso l’affermazione che analoga esclusione avrebbe dovuto essere prevista a favore dei giochi online a slot e a rulli, con conseguente loro attribuzione ai concessionari della rete fisica – potendo il Collegio unicamente riscontrare la fondatezza della denunciata assenza di valide ragioni per giustificare la sottrazione del gioco del lotto e dei giochi complementari dalla disciplina del gioco a distanza, invocato quale parametro di riferimento della denunciata ipotesi di disparità di trattamento”.

Quindi il Collegio, pur rilevando anomalie nell’ambito dell’organizzazione del mercato dei giochi, non si ritiene competente a decidere riguardo le scelte “commerciali” di ADM, che in virtù della propria discrezionalità è l’unico organo competente a decidere sulla vita e organizzazione delle slot online.  La pronuncia in esame è di quelle che sono destinate a creare “il precedente” ed addirittura a dare indicazioni al legislatore ed alla P.A. sulle modalità dell’organizzazione del mercato, anche in vista della scadenza della concessione del lotto nel corso del 2016.

Certamente il Collegio ha perso una grande occasione. Avrebbe dovuto, non tenendo in considerazione la discrezionalità della P.A., pronunciarsi sulla legittimità dell’coesistenza dei due canali di raccolta (il canale online ed il canale terrestre), che continuano a farsi guerra tra di loro ed hanno favorito, con questa inutile e sanguinosa guerra civile,  il fiorire del terzo mercato: quello dei CTD. La ricorrente infatti omette di ricordare che a seguito dell’introduzione sul mercato delle VLT, i totem, sino ad allora legali e i c.d. “punti di commercializzazione” vennero messi al bando. Ad oggi infatti il decreto direttoriale del 21 marzo 2006 definitivamente mandato in pensione con i decreti attuativi della Legge comunitaria n. 88/09, non ha trovato un degno sostituto, favorendo – non vorremmo ripeterci ma tant’è – il gioco illegale e la canalizzazione del gioco in circuiti illeciti.

Si spera dunque che la pronuncia del TAR Lazio venga letta attentamente dal nostro Legislatore, affinchè possa ben comprendere la portata dei danni che sono stati arrecati a questo settore con comportamenti anomali e non trasparenti, volti a tutelare posizioni contingenti, e senza “vision” delle esigenze del mercato.

PressGiochi

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