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Sbordoni: “Sulle competenze in materia di distanze dai luoghi sensibili parola alla Consulta”

L’avvocato Stefano Sbordoni, specializzato in questioni legate al gioco pubblico, analizza la prossima importante udienza della Corte Costituzionale nella quale dovrà prendere diverse decisioni, in particolare la Consulta dovrà chiarire

09 Marzo 2017

L’avvocato Stefano Sbordoni, specializzato in questioni legate al gioco pubblico, analizza la prossima importante udienza della Corte Costituzionale nella quale dovrà prendere diverse decisioni, in particolare la Consulta dovrà chiarire le competenze tra stato e regioni in relazione alle distanze dai luoghi sensibili.

“La Corte Costituzionale- commenta- affronterà il 22 marzo 2017, in udienza pubblica, la questione pregiudiziale sollevata dal Tar Puglia (ordinanza n. 54 atto di promovimento del 22 luglio 2015) sulla Legge regionale della Puglia n. 43/2013. Nel ricorso discusso davanti al giudice amministrativo, il titolare di un’agenzia – collegata ad un concessionario di Stato titolare di una licenza c.d. Bersani – aveva impugnato il provvedimento (ordinanza n. 19 del 30 settembre 2014 del responsabile del servizio commercio trasmessa con nota prot. 19540 del 30 settembre 2014) con cui il Comune di Melendugno gli aveva negato l’autorizzazione al trasferimento: i nuovi locali, infatti, si trovavano a una distanza inferiore a 500 metri da un istituto scolastico. Nell’ordinanza del 22 luglio 2015 il Tar Lecce sottolineava che la legge regionale era in contrasto con il decreto Balduzzi”.

“Ed invero- prosegue l’avvocato- ad avviso del Tribunale amministrativo pugliese risultava evidente che, mentre la Legge Regionale n. 43/2013 prevedeva un’immediata entrata in vigore del divieto di ubicare punti di vendita del gioco pubblico ad una distanza inferiore ai 500 metri dai c.d. luoghi sensibili (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili ecc. ecc.), la norma statale (id est il Decreto Balduzzi) ne differiva l’effettiva entrata in vigore alle pianificazioni da attuarsi in conformità delle medesime disposizioni a livello statale, in assenza delle quali non vi sarebbero impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili. A tal proposito, si leggeva nell’atto di promovimento che “Appare quindi evidente che la norma statale citata” abbia inteso prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio al fine di tutelare il diritto della salute, diritto che, in base all’art. 117, comma 3 Cost., trova la sua disciplina fondamentale nella legislazione nazionale”.

“Le Regioni- prosegue- dunque, avrebbero il compito di “concorrere al completamento delle regole nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale” e non certamente quello di sostituirsi al legislatore nazionale, creando un caos normativo ed istituzionale. Il decreto Balduzzi prevedeva una ripianificazione delle sale da gioco. La ripianificazione – mai effettuata perché nessuno ha avuto l’investitura di procedere in tal senso – doveva riguardare “esclusivamente (al)le concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”. La legge regionale al contrario disponeva che “l’autorizzazione all’esercizio non venga più concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigoreDal che discende che l’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione previsti dal c. 10 d.l. 158/2012 di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali” (pag. 6 dell’ordinanza n. 54 del 22 luglio 2015). Valori costituzionali che sono rinvenibili anche nell’attività d’impresa e di iniziativa economica”.

La Corte Costituzionale dovrà sciogliere diversi dubbi, tra cui il confine tra la competenza in materia di ordine pubblico (riservata allo Stato) e quella in materia di sanità (su cui sono competenti invece anche le Regioni)” aveva spiegato il legale della ricorrente commentando l’ordinanza del Tar Lazio. “(…) Inoltre, dovrà stabilire se dopo l’entrata in vigore del decreto Balduzzi, le Regioni possano intervenire in maniera autonoma sulla questione delle distanze, o debbano invece attendere una decisione della Conferenza Unificata, cui la norma sulla ripianificazione delle sale fa riferimento“.

PressGiochi

 

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