L’avvocato Sbordoni torna a parlare di gioco più nello specifico “di alcune ordinanze di tribunali amministrativi chiamati a decidere sulla legittimità di provvedimenti, che alcuni governi del territorio (nel caso
L’avvocato Sbordoni torna a parlare di gioco più nello specifico “di alcune ordinanze di tribunali amministrativi chiamati a decidere sulla legittimità di provvedimenti, che alcuni governi del territorio (nel caso che qui ci occupa: a) il comune di Mottola – Questura di Taranto, e b) il comune di Bolzano, noto alle cronache giudiziarie) hanno emanato in adempimento a quanto previsto dai propri regolamenti e dalle leggi regionali”.
“La prima ordinanza in ordine cronologico è quella del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa- sezione autonoma di Bolzano- del 20 aprile 2016- prosegue Sbordoni- nel procedimento che ha dato vita al provvedimento menzionato, veniva impugnata la nota 7.1/73.09/139627/BE/GT della provincia autonoma di Bolzano del 18 marzo 2016 relativa “alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione della raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n. 773 denominati VLT- Videoterminali nella “Sala dedicata” (…) con ordine di restituire la licenza in oggetto e chiudere l’esercizio in oggetto entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento”. Venivano altresì impugnate le deliberazioni della Giunta Provinciale di Bolzano del 12 marzo 2012 n. 341 e n. 1570 del 29 ottobre 2012 che hanno di fatto impedito sull’intero territorio della provincia autonoma di Bolzano la distribuzione dei giochi leciti. Alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2016 a seguito della discussione della causa, il Collegio, nell’accogliere l’istanza cautelare rinviando al merito, rilevava altresì che da un “primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che si tratta di una pronuncia di decadenza”.
“Finalmente- continua l’avvocato- anche i giudizi amministrativi dell’estremo nord d’Italia si sono accorti che in una comparazione d’interessi la decadenza di un provvedimento, che addirittura comporta la chiusura di un’attività commerciale lecita – in quanto, si ricorda, canalizza il gioco in circuiti leciti- potrebbe essere prevalente rispetto ad altri interessi che con questa politica restrittiva non sono affatto tutelati. Non è per fare populismo ma un dato è certo: aver tolto e debellato sull’intero territorio della provincia di Bolzano tutti gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) TULPS ha favorito l’insorgere del gioco illecito tramite i totem, tanto è vero che ulteriori sanzioni avverso questa forma illegittima di gioco sono state introdotte anche nella Legge di Stabilità 2016. Quindi non solo la popolazione trentina potrebbe giocare di più visto che il gioco illegale è aumentato in maniera esponenziale sul territorio, ma i soldi spesi nei totem non vanno certamente a finire nelle casse erariali. Si spera quindi che l’ordinanza del 20 aprile 2016 del Tar Bolzano costituisca un chiaro segnale del fatto che l’orientamento giurisprudenziale stia finalmente cambiando. L’altro provvedimento – nel caso di specie decreto cautelare inaudita altera parte- del 22 aprile u.s., veniva assunto nell’ambito di un ricorso che un gestore di gioco lecito intentava contro: l’ordinanza del Responsabile del Servizio commercio comune di Mottola; l’art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle sale da gioco, nella parte in cui impone la collocazione della sale da gioco almeno a 500 metri dai luoghi sensibili; la clausola inserita in calce alla “licenza per l’esercizio dei giochi pubblici” rilasciata dal Questura di Taranto il 23 gennaio 2015 nella parte in cui richiama le “distanze” imposte dall’art. 7 della Legge Regionale n. 43/2013; il verbale di accertamento e contestazione d’illecito amministrativo del 4 gennaio 2016 del Comando di Polizia locale di Mottola; da ultimo, della nota del Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Mottola (prot. n 1346 del 29/01/2016) di avvio del procedimento ex art. 7 delal Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Anche in questo caso il Collegio ha addirittura ritenuto doversi concedere il decreto monitorio in quanto “il provvedimento impugnato determina una situazione caratterizzata da estrema gravità e urgenza tenuto conto dell’ordinanza n. 2529/15”, con la quale sempre il Tar Lecce – si ricorda – rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale in relazione all’art. 7 della Legge della Regione Puglia n. 43/13 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.
“Il Tar Lecce- conclude Sbordoni- conferma il proprio orientamento andando a sospendere il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di un operatore di gioco pubblico, che opera nel comune di Mottola. Si auspica che il decreto cautelare venga confermato anche nella camera di consiglio fissata per i primi di maggio (3 maggio 2016). La conferma del decreto cautelare del 22 aprile u.s. rappresenta un segnale anche in vista dell’udienza della Corte Costituzionale, che prima e poi verrà fissata, e sottolinea la latitanza ingiustificata del nostro Legislatore, dalla mancata attuazione della Delega fiscale in poi.
PressGiochi
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