L’art. 1, comma 936, della Legge di Stabilità 2016, è il passaggio normativo più significativo dedicato dal Legislatore al comparto dei giochi e delle scommesse. Tale comma – spiega l’avvocato
L’art. 1, comma 936, della Legge di Stabilità 2016, è il passaggio normativo più significativo dedicato dal Legislatore al comparto dei giochi e delle scommesse. Tale comma – spiega l’avvocato Stefano Sbordoni – testualmente recita: “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età’. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.
Sarà dunque necessario organizzare la conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/97, che dovrebbe assumere deliberazioni, promuovere e sancire intese e accordi, esprimere pareri, designare rappresentanti in relazione alle materie e ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane (ex art. 9 del decreto legislativo n. 281/97), perseguendo l’obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazione centrale e regionale. Tutti buoni e condivisibili propositi se non fosse che in questi ultimi anni tra Stato e governo del territorio non c’è stata alcuna leale collaborazione riguardo il tema delicato dell’organizzazione del gioco pubblico. Anzi non è sbagliato sostenere che c’è stata, e continua a esserci, una battaglia intensa, dove il governo del territorio (Regioni e Comuni) continua a lottare mentre lo Stato propugna armistizi di pace che, di fatto, vengono ignorati.
Ed infatti alla Legge regionale della Liguria (Legge 30 aprile 2012 n. 18) il legislatore rispondeva emanando il Decreto Balduzzi con il quale ribadiva la riserva statale in materia di giochi e scommesse invitando però gli enti territoriali a trovare un accordo con ADM. Ai principi stabiliti dal Decreto Balduzzi, ignorati da sistema giudiziario e politica, facevano eco le Regioni, che seguendo quanto accadeva tra Bolzano e la Liguria, emanavano Leggi (Legge regionale della Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013; Legge regionale della Toscana n. 57 del 18 ottobre 2013; Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 5 del 4 luglio 2013) altrettanto restrittive riguardo il gioco pubblico; e non erano più solo i punti di vendita di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento ad essere messi alla gogna, ma anche i punti di vendita che offrivano scommesse iniziavano a subire restrizioni.
Qual è stata la reazione del Legislatore? L’attuazione della Delega fiscale. Come è noto il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare un decreto per mettere fine a tutte le diatribe. Il Decreto delegato in materia di giochi e scommesse – sebbene fosse pronto – non vedeva la luce e quindi i principi individuati nella Delega fiscale non venivano attuati. La mancata attuazione della Delega fiscale ha acuito il contrasto tra il governo centrale e quello del territorio.
Nei giorni scorsi anche il Comune di Napoli ha emanato un regolamento, che recependo tutti gli errori degli altri Comuni, potrebbe creare un caos nel territorio partenopeo. Il Legislatore però non si arrende, avendo chiaro che se il contrasto tra Stato e Regioni non dovesse essere risolto si potrebbe rischiare il collasso della rete legale su tutto il territorio con effetti devastanti sulla legalità, sul controllo proprio sia del territorio che degli effetti patologici del gioco compulsivo. E non meno rilevante, anche in termini occupazionali, tenendo conto dell’intera filiera del gioco pubblico.
Per questo motivo si è pensato di affidare alla Conferenza Stato Regioni quel dialogo che – forse per aver tirato troppo la corda illudendosi di fatui vantaggi politici – ad oggi le parti non hanno voluto. Nel caso in cui anche questo ennesimo esperimento si riveli vano, si ricorda che le intese (ex art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti i casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita “un’intesa” con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell’Amministrazione centrale. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.
Quindi, – conclude Sbordoni – nella denegata ipotesi in cui la Conferenza Stato regioni non dovesse raggiugere l’intesa di cui all’art. 1, comma 936, della Legge di Stabilità 2016, il compito di riorganizzare la rete sarà di nuovo del Governo; che stavolta non potrà rimanere inerte, non solo per le somme gia poste a bilancio per la gara, ma per evitare che la rete collassi in un caos senza più regole.
PressGiochi
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