Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da alcune attività di gioco contro le ordinanze del comune di Sassari, con cui sono state stabilite le fasce orarie massime di
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da alcune attività di gioco contro le ordinanze del comune di Sassari, con cui sono state stabilite le fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 100 comma 6 del TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l’installazione.
Ad intervenire sulla questione, anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che aveva evidenziato che le ordinanze in questione, “sono sorrette da adeguata istruttoria e motivazione, con riferimento alla relazione specialistica resa dal Servizio Dipendenze della ASL di Sassari, e sono conformi al principio di proporzionalità in relazione alla diffusività del fenomeno”.
Come ha avuto modo di ribadire la quinta sezione di Palazzo Spada “il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 legittima, ai fini di tutela della salute e della quiete pubblica, l’adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. La prevenzione della ludopatia, infatti, è una competenza trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e, dall’altro lato, sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 7, del citato decreto.
La Corte costituzionale ha ritenuto che i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al Sindaco possano essere esercitati anche con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico.
Inoltre, un’ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica l’adozione di misure restrittive. La giurisprudenza si è, infatti, attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”.
Secondo il CdS. “le ordinanze impugnate introducono misure idonee ad assolvere a siffatta finalità e proporzionate rispetto ad essa, regolamentando gli orari di apertura degli esercizi commerciali senza imporre alcun distacco delle apparecchiature AWP dalla rete telematica nazionale, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante. La circostanza che, durante il periodo di mancato funzionamento delle apparecchiature, queste non trasmettano dati alla rete è mera conseguenza del mancato uso dell’apparecchio e non integra alcun distacco forzoso che le ordinanze non contemplano né tanto meno impongono.
I provvedimenti in questione sono sorretti da adeguata istruttoria e motivazione in quanto fondati sul concreto pericolo di diffusione del fenomeno nel territorio comunale; gli stessi sono anche proporzionati in relazione all’obiettivo perseguito poiché impongono una limitazione oraria che consente l’utilizzo degli apparecchi automatici tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00, o fino alle ore 01,00 per i locali adibiti a sale scommesse” ha concluso.
PressGiochi
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