16 Gennaio 2025 - 18:08

Sapar: nuovi termini per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e alla Crif

Dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore il Regolamento Ue n. 575/2013 così come integrato dal Regolamento delegato Ue n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n.

23 Dicembre 2020

Dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore il Regolamento Ue n. 575/2013 così come integrato dal Regolamento delegato Ue n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 32 del 6 febbraio 2018 – serie L, che abbassa la soglia per la dichiarazione di default e l’inserimento nella lista dei “cattivi pagatori” di persone fisiche ed imprese.

Come ricorda l’associazione Sapar, che segnala le modifiche della normativa in materia di segnalazione al Crif, “sotto l’aspetto pratico per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese, un ritardo di pagamento di oltre 90 giorni comporterà la segnalazione previa verifica di quanto di seguito indicato.

Solo se il debito è garantito da immobili il ritardo di pagamento il ritardo di pagamento rilevante ai fini della segnalazione è di 180 giorni.

Ai fini della segnalazione, la soglia massima di arretrato prevista è di 100 euro, per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese; inoltre sempre per tali soggetti è necessario ai fini della segnalazione un rapporto tra l’obbligazione creditizia in arretrato e il complesso delle esposizioni nei confronti dell’ente (escluse le esposizioni in conto capitale)il cui risultato oscilli tra lo 0 ed il 2,5%, tale oscillazione viene comunque fissata all’1% per situazioni che l’Autorità competente ritenga di rischio ragionevole.

Per le esposizioni “non al dettaglio” vale a dire per quelle imprese che non rientrano nella definizione di Pmi, cioè che occupino più di 250 dipendenti, che facciano registrare oltre 50 milioni di Euro di fatturato annuo o più di 43 milioni di euro di bilancio annuo, la soglia massima di arretrato prevista è di 500 Euro mentre il ritardo di pagamento tollerato è sempre di 90 giorni (180 giorni in presenza di esposizione nei confronti di un organismo del settore pubblico)”.

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