22 Dicembre 2024 - 13:28

Sanatoria centri scommesse: regolarizzazione entro lunedì 2 febbraio

Lunedì 2 febbraio (il 31 gennaio cade di sabato), come indicato nella Legge di Stabilità 2015, è il termine per la sanatoria dei centri scommesse non autorizzati. Ecco le condizioni da rispettare:

30 Gennaio 2015

Lunedì 2 febbraio (il 31 gennaio cade di sabato), come indicato nella Legge di Stabilità 2015, è il termine per la sanatoria dei centri scommesse non autorizzati. Come stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti, attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione.

La sanatoria avviene mediante versamento di 10mila euro. Non vi sarà nessuna proroga, come precisato in una risposta fornita dall’Agenzia delle Dogane a quesiti formulati dagli operatori. La risposta chiude la porta a qualsiasi ipotesi di proroga ventilata nelle ultime ore tra gli emendamenti al decreto milleproroghe all’esame della Camera. Ai fini della sanatoria, il soggetto che vuole sanare la sua posizione deve versare l’imposta unica anche per il periodo dal 30 ottobre scorso al 31 dicembre 2014. La data di fine ottobre, spiega l’Agenzia rileva «al solo fine di individuare i soggetti che, attivi a quella data, possono beneficiare della regolarizzazione».

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  1. a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
  2. b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell’originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. c) le domande recano l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
  4. d) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
  5. e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24, co. 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
  6. f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto, a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
  7. g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
  8. h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate. Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio;
  9. i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello di dichiarazione di impegno ed il codice tributo 5381 da utilizzare per il pagamento dei 10.000 euro

Il codice tributo “5381”, che qualifica il pagamento, va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, del modello di pagamento. Gli altri spazi da riempire sono:

  • il campo “ente”, che accoglie la lettera “M”
  • il campo “provincia”, che vuole la sigla della provincia dove il “raccoglitore” pagante ha il domicilio fiscale
  • il campo “codice identificativo”, dove finisce il codice di concessione (se non presente, va tradotto in “999999”)

i campi “mese” e “anno di riferimento”, che corrispondono a quelli per cui si effettua il pagamento.

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