Il Tribunale amministrativo per la Toscana ha respinto il ricorso di un gestore di una sala Vlt contro il diniego al rilascio della licenza. Il gestore contestava all’amministrazione il fatto
Il Tribunale amministrativo per la Toscana ha respinto il ricorso di un gestore di una sala Vlt contro il diniego al rilascio della licenza. Il gestore contestava all’amministrazione il fatto che pur rispettando le distanze dai luoghi sensibili imposti dalla legge regionale la Questura avesse negato l’autorizzazione.
“Il rilascio delle autorizzazioni in materia di polizia – ha ricordato il giudice – è subordinato non solo all’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al soggetto richiedente, ma anche alla più ampia valutazione delle complessive ricadute che il rilascio delle autorizzazioni può avere in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana, intesa come garanzia della sicurezza collettiva. E, nel caso in esame, in ordine a tali aspetti, la Questura ha evidenziato che i locali destinati a ospitare l’attività di gioco per cui è causa s’inseriscono nel contesto della zona … che risulta particolarmente problematica poiché – proprio nell’indicata zona – si erano avute numerose rapine, si erano verificate liti, sia in strada che in locali pubblici, ed erano stati effettuati arresti e denuncie di numerosi soggetti …
Pur non sussistendo un esplicito ed evidente rapporto di causa effetto tra l’apertura di un’ulteriore sala giochi in zona e la turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, costituisce comunque circostanza non contestabile – come correttamente evidenziato dalla Questura – che il settore dei giochi e della scommesse è esposto a numerosi rischi tra i quali quello di condotte pericolose per la pace sociale. Ne discende che anche ove il gioco sia lecito, l’inserimento di tale attività in un contesto già esposto a numerose turbative dell’ordine pubblico, rischia di tradursi in un ulteriore fattore che può ulteriormente deteriorare la situazione, apprezzamento in relazione al quale l’Amministrazione è titolare di una discrezionalità assai ampia che è sindacabile solo sotto il profilo dell’evidente illogicità o del palese travisamento dei fatti, vizi che – sulla scorta degli accertamenti effettuati dalla Questura e per le ragioni innanzi esposte – non sussistono nel caso in esame”.
PressGiochi
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