A pochi giorni dal termine entro il quale la Provincia di Bolzano potrà intervenire per l’emissione dei provvedimenti di chiusura per le sale videolottery licenziate con art. 88 Tulps che
A pochi giorni dal termine entro il quale la Provincia di Bolzano potrà intervenire per l’emissione dei provvedimenti di chiusura per le sale videolottery licenziate con art. 88 Tulps che ancora permangono entro un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili, arriva dal Tar Bolzano l’ennesima conferma della legge provinciale per la rimozione degli apparecchi da gioco.
Il Giudice amministrativo ha infatti respinto quest’oggi il ricorso di un bar che aveva al proprio interno slot machine e al quale il vicesindaco del comune di Bolzano aveva ordinato di rimuovere, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell’ordinanza, gli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a causa delle vicinanza dell’esercizio a numerosi luoghi sensibili.
Come ha riepilogato il Collegio, nella sentenza, “la legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17 impone che gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis devono essere rimossi entro due anni”.
“Il legislatore provinciale, – ha spiegato il giudice – con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010), non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale ma per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi (quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni) e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate.
L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale.
D’altra parte, l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti… il titolare della licenza non può appellarsi ai rapporti contrattuali con il concessionario per evitare la rimozione degli apparecchi imposta dalla norma imperativa sopravvenuta.
Questo Tribunale ha già avuto più volte occasione di chiarire che la norma provinciale che impone la rimozione degli apparecchi da gioco leciti non incide in alcun modo sul funzionamento della rete telematica dei giochi leciti: “Invero, gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica”.
Giova tenere presente che la Corte Costituzionale, nella sentenza 10 novembre 2011, n. 300, ha ritenuto del tutto legittima la disposizione provinciale contenente divieti di localizzazione per gli apparecchi da gioco leciti. La Corte ha eliminato ogni dubbio: l’intervento del legislatore provinciale nella specifica materia sopra descritta non è invasivo della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, lett. h, della Costituzione).
Inoltre, – spiega – le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto “Balduzzi” e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale.
Peraltro, con riferimento specifico alla disposizione provinciale che dispone la rimozione degli apparecchi da gioco, quando si trovino nel raggio di 300 metri dai luoghi c.d. sensibili, rileva il Collegio che anche il decreto “Balduzzi” contiene una disciplina di “ricollocazione” (valevole, quindi, anche per gli esercizi già esistenti) degli apparecchi da gioco rispetto a determinati luoghi c.d. sensibili”.
Infine “La giurisprudenza CE in materia di libera prestazione di servizi e offerta di gioco d’azzardo lecito e sua pubblicizzazione, definite attività di servizi ai sensi dell’art. 49 del Trattato CEE, è unanime nel ritenere conformi al Trattato CEE (in particolare agli artt. 43 e 49) le normative nazionali di restrizione alla libera prestazione di servizi, adottate nel settore dei giochi e delle scommesse… spetta a ciascuno Stato membro decidere, nell’ambito del proprio potere discrezionale, se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività della suddetta natura, oppure soltanto limitarle e prevedere, a tal fine, modalità di controllo più o meno rigorose”.
“Ad avviso del Collegio – ha concluso quindi il giudice respingendo la richiesta dell’esercente -appare del tutto giustificata, ragionevole e proporzionata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco”.
PressGiochi
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