“Non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio”. Questa la decisione del Tar Lazio sui ricorsi promossi da numerose sale giochi
“Non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio”.
Questa la decisione del Tar Lazio sui ricorsi promossi da numerose sale giochi contro la chiusura delle stesse ordinata nei DPCM anti-covid adottato dal Governo fino ad oggi.
Il Tribunale amministrativo regionale ha “Ritenuto necessario di acquisire i verbali nn. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente del 23, 24, 26 e 27 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico, nonché le osservazioni tecniche effettuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 febbraio 2021, atti richiamati dal provvedimento impugnato, ed ogni altro documento, di carattere tecnicoscientifico, su cui si basa l’impugnato D.P.C.M., onerando del suddetto deposito la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà provvedervi nel termine di 10 giorni decorrente dalla conoscenza legale del presente decreto”.
Vista altresì l’istanza con la quale parte ricorrente ha chiesto l’abbreviazione dei termini, ai sensi dell’art. 53 cpa, al fine di consentire l’esame dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 24 marzo 2021;
Ritenuto che ricorrono i motivi d’urgenza esposti dalla parte ricorrente e che, quindi, l’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. va accolta.
Il giudice ha quindi stabilito:
– rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva;
– dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione;
– accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini e, per l’effetto, fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
PressGiochi
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