Entro novanta giorni, il Politecnico di Milano dovrà verificare se all’interno del territorio del comune di Reggio Emilia sia applicabile il criterio della distanza dai siti c.d. Sensibili disposto dalla
Entro novanta giorni, il Politecnico di Milano dovrà verificare se all’interno del territorio del comune di Reggio Emilia sia applicabile il criterio della distanza dai siti c.d. Sensibili disposto dalla legge regionale e stabilire quale sia la percentuale di territorio insediabile dalle sale giochi obbligate a delocalizzare.
Così la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna interviene nel ricorso promosso da due sale giochi oggetto del provvedimento di chiusura in applicazione alla legge regionale sulle distanze dai luoghi sensibili.
La legge regionale Emilia Romagna 4 luglio 2013 n. 5 ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili. La Giunta regionale ha quindi onerato i Comuni a procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza. In particolare all’esito della suindicata ricognizione le due sale ubicate a Reggio Emilia sono risultate poste ad una distanza da luoghi sensibili rispettivamente di 450 mt. e di 400, dunque a distanza inferiore al limite di 500 mt. e per ciò sottoposte a delocalizzazione obbligatoria.
Dalla loro, le sale – difese dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe – hanno contestato il provvedimento presentando una perizia tesa a dimostrare il denunziato effetto espulsivo, secondo cui in conseguenza dell’attuato distanziometro residuano aree “commercialmente fattibili” idonee per la delocalizzazione in misura del 0,04 % del territorio comunale.
Il Tribunale amministrativo prendendo atto degli onere elementi di prova presentati dalle sale giochi a sostegno della particolare esiguità di tali aree (pari allo 0,04%) idonee e del fatto che l’Amministrazione comunale non abbia per contro allegato specifici elementi atti a confutare la prospettazione attorea, ha disposto una verificazione che chiarisca:
a) se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Reggio Emilia, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 6 comma 2 bis, della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Regionale oggetto di impugnazione (n. 831 del 12 giugno 2017 e n. 68 del 21 gennaio 2019), determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti, secondo quanto appresso), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione;
b) inoltre se, tenuto conto di tutte le sale gioco e le sale scommesse autorizzate ed in esercizio in ambito comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2016, nonché della “mappatura dei luoghi sensibili” realizzata dall’amministrazione comunale, l’applicazione della disciplina volta alla c.d. delocalizzazione dell’attività nello stesso territorio comunale ne consentisse, nei termini ivi fissati, il trasferimento e la prosecuzione in altro sito idoneo, contestualmente ad analogo trasferimento da attuarsi da parte degli altri operatori economici destinatari del medesimo divieto di legge, anche alla stregua della zonizzazione vigente nel territoriale comunale e/o di altri atti, generali o di pianificazione, dell’amministrazione comunale utili all’individuazione di aree idonee allo scopo.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|