22 Novembre 2024 - 16:25

Sale bingo. Tar Campania: nessun accesso consentito durante lo svolgimento del gioco

Il Tar Campania ha respinto quest’oggi il ricorso di una sala bingo di Napoli per il quale l’uff. dei Monopoli regionale aveva disposto la revoca della convenzione di concessione. Come

23 Novembre 2015

Il Tar Campania ha respinto quest’oggi il ricorso di una sala bingo di Napoli per il quale l’uff. dei Monopoli regionale aveva disposto la revoca della convenzione di concessione.

Come ha spiegato oggi il giudice amministrativo “ciascun accesso nella sala di gioco deve essere dotato, sulla porta, di un indicatore connesso automaticamente al computer di gioco per consentire l’accesso dei giocatori tra una partita e la successiva” e, coerentemente e contestualmente, “vietare l’accesso durante lo svolgimento del gioco” .

Va al riguardo rammentato che la contestazione elevata alla ricorrente e posta a fondamento dell’impugnata sospensione consiste nel fatto che “le porte basculanti (…) consentivano il continuo andirivieni di giocatori” per effetto dell’assenza del suindicato dispositivo connesso al computer di gioco, imposto dall’art.1, comma 5 del decreto direttoriale del 9.8.2002 e definito nella predetta nota in termini di “meccanismi di chiusura”.

Ne consegue che la norma comportamentale che si trae dalla disposizione appena riportata è da individuare nell’allestimento di un dispositivo elettronico connesso al computer di gioco ed atto a comandare le porte di ingresso in modo tale da bloccarle al momento in cui le partite sono in svolgimento e a sbloccarle tra una partita e l’altra onde consentire l’accesso in sala di nuovi giocatori.

Quale sia la tipologia del dispositivo in questione non può che esser compito della scienza ed esperienza tecnica privata individuare, il riferimento all’assenza di sorveglianza, pure additata nella stessa nota, essendo un quid pluris motivazionale ma non sostanziando il fulcro della contestata violazione.

Alcun onere di suggerimento è pertanto da predicare sussistere in capo all’Amministrazione, che, interpellata sul punto dalla deducente, correttamente ha precisato che la definizione del meccanismo computerizzato in argomento rientra nell’autonomia decisionale dell’azienda”.

 

PressGiochi

×