“Ove le sale bingo fossero state riaperte, gli interessati avrebbero potuto dunque fruire dell’agevolazione prevista. Tuttavia, a causa della perdurante sospensione delle attività decretata dall’autorità pubblica (c.d. seconda ondata della
“Ove le sale bingo fossero state riaperte, gli interessati avrebbero potuto dunque fruire dell’agevolazione prevista. Tuttavia, a causa della perdurante sospensione delle attività decretata dall’autorità pubblica (c.d. seconda ondata della pandemia), il canone non poteva che rimanere non dovuto per l’intero periodo della sospensione (nelle regioni in cui operava il regime di sospensione), ricorrendo il presupposto (la sospensione imposta dell’attività) indicato dalla precedente disciplina generale dell’art. 69 del d.l. 18/2020 rimasta in vigore… Ne deriva che, durante il periodo di sospensione o interruzione dell’attività di gestione delle sale da gioco per factum principis (e ovviamente per le sole regioni in cui operava tale regime di sospensione), il canone concessorio non è dovuto per legge.”
E’ quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accogliendo il ricorso di numerose sale bingo aderenti a Federbingo che hanno impugnato le richieste di pagamento del canone concessorio di 7.500 euro da parte di ADM dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 poiché, secondo l’amministrazione “sebbene in questo periodo l’attività di gestione della sala di gioco del bingo sia stata interrotta a causa dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, “non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo”.
Nell’anno 2020, per effetto degli eventi collegati alla pandemia il Governo con d.P.C.M. 8 marzo 2020 ha disposto all’art. 2 che dalla data dell’8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: … c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”.
Il provvedimento impugnato dalle sale bingo afferma che dal mese di novembre 2020 al mese di giugno 2021 l’attività delle sale da gioco è stata interrotta, ma tuttavia viene comunque richiesto il pagamento del canone dovuto durante questo periodo (di interruzione) poiché non sarebbe stata emanata una norma che sospende “per questo ulteriore periodo” il pagamento del canone dovuto.
Secondo il Tar, tuttavia, “il legislatore ha stabilito che non è dovuto il canone” di concessione previsto durante il regime di proroga c.d. tecnica non solo “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020”, ma anche “per tutto il periodo di sospensione dell’attività”. Secondo l’interpretazione logica, la ratio della norma è quella di esonerare i concessionari del gioco del bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento…
Sarebbe stato invero irragionevole considerare la non debenza del canone solamente per il periodo della sospensione delle attività disposta dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 (ossia fino al 3 aprile 2020) e non anche per gli altri periodi di sospensione imposta, in considerazione della ricorrenza della situazione sostanzialmente identica e dunque dell’esigenza di soddisfare la medesima finalità. Ne deriva che, durante il periodo di sospensione o interruzione dell’attività di gestione delle sale da gioco per factum principis (e ovviamente per le sole regioni in cui operava tale regime di sospensione), il canone concessorio non è dovuto per legge.
PressGiochi
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